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Cartella esattoriale su contributi previdenziali: decide il giudice ordinario Cassazione civile , SS.UU., ordinanza 18.03.2010 n° 6539
E competente il giudice ordinario per i ricorsi relativi a cartelle esattoriali notificate da Equitalia per il mancato pagamento dei contributi INPS.
E il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza 18 marzo 2010, n. 6539 con cui i giudici di legittimità hanno messo un punto chiaro e fermo ad una questione quanto mai ostica.
La questione oggetto di contestazione è, infatti, abbastanza complicata nonché interessante per i vari punti toccati in giudizio; esaminiamo, pertanto la vicenda, al fine di sviscerare la questione nei suoi peculiari aspetti.
Il tutto nasceva dal fatto che una srl riceveva una cartella esattoriale per mancato pagamento di contributi previdenziali; in seguito a ciò la stessa società decideva di impugnare la cartella esattoriale nei confronti di Equitalia Gerit spa, sia con ricorso innanzi al Tribunale, quale giudice del lavoro, sia alla Commissione tributaria provinciale.
La ricorrente proponeva, poi, regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, allo scopo di sapere quale fosse il giudice competente in ordine al processo nel quale era parte.
Cioè E competente il giudice tributario, secondo gli articoli 2, comma 1, e 19 del decreto legislativo 546/1992, oppure il giudice del lavoro, in applicazione dellarticolo 24, comma 5 del D.lgs. 46/1999??? .questo il dubbio da sciogliere ..
In ordine a ciò la società provvedeva, inoltre, anche alla formulazione di due quesiti di diritto, e nello specifico i seguenti:
- lapplicabilità del sopra citato decreto 546/1992 piuttosto che del decreto 46/1999, considerando, anzitutto, lunificazione degli istituti assistenziali e previdenziali nellente principale, ovvero lINPS, come soggetto devoluto al pagamento di pensioni e assistenza sanitaria;
- e la giusta interpretazione da dare alla facoltà del cittadino, inteso quale contribuente, di proporre opposizione (entro 40 giorni dalla notificazione della cartella) nei confronti di eccezioni relative alliscrizione a ruolo.
La società ricorrente chiedeva se la facoltà del ricorso al giudice del lavoro dovesse essere interpretata quale obbligo oppure quale possibilità alternativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
In sostanza agli Ermellini veniva chiesto se nel caso di specie e in simili situazioni dovessero essere applicate le norme del contenzioso tributario.
Ancora si chiedeva alla Suprema Corte di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto 46/1999, allarticolo 24, per violazione degli articoli 3 e 25 della carta costituzionale, considerando la diversità dei termini di impugnativa e del giudice della stessa impugnativa.
I giudici di legittimità, stabiliscono la giurisdizione del giudice ordinario considerando sia la natura del rapporto previdenziale che il disposto normativo del citato decreto 46/1999, il quale allarticolo 24 prevede la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7399/2007).
In considerazione di ciò la Corte afferma ancora che Il regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento che consente di risolvere in breve tempo le questioni di giurisdizione: le parti, per sciogliere il dubbio su quale sia il giudice munito di giurisdizione in ordine al processo, possono rivolgersi direttamente alle Sezioni unite della Cassazione affinché decidano sulla questione.
Lutilizzo di un simile strumento ha permesso di far risaltare, nel caso esaminato, la natura strumentale della cartella esattoriale: la natura sostanziale rimane esclusivamente in capo alloggetto della richiesta cui la cartella si riferisce, ossia i contributi previdenziali.
Naturale conseguenza di tale considerazione sul rapporto sottostante, è la decisione sulla competenza del giudice: in tale contesto il giudice del lavoro (giudice ordinario).
Nella sentenza in commento si legge testualmente che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.
La questione di legittimità costituzionale viene giudicata insussistente dai giudici della Corte sia per quanto concerne la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, perché la scelta è strettamente legata alla natura (nel caso di specie previdenziale e non tributaria) dell'obbligazione dedotta in giudizio, sia per quanto concerne il contrasto con l'articolo 3, per evidente mancanza di tertium comparationis (poichè la normativa vigente in materia non consente la possibilità di scegliere un giudice diverso da quello naturale).
Nella decisione in commento i giudici si sono, altresì, ricollegati al precedente orientamento del 2008, secondo il quale la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, e costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, quindi deve essere impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che latto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere (Cass. sentenza n. 3001/2008).
Fonte: lastampa.it
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