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  • Aste giudiziarie: il perito che sbaglia la stima dell'immobile risarcisce il compratore

    Non si può escludere la responsabilità extracontrattuale del perito che sbaglia la stima dell’immobile venduto all’asta giudiziaria. Né serve a evitare il risarcimento in favore dell’acquirente eccepire che il bene è stato comprato, in sostanza, a un prezzo vicino a quello di mercato. Il danno, infatti, può scaturire anche dal lucro cessante laddove il compratore rivende il cespite a terzi. È quanto emerge dalla sentenza 2359/10 della Cassazione.

    Il caso
    E' stata bocciata, contro le conclusioni del pm, la sentenza che ha nega l’obbligo di risarcimento del professionista, nominato come esperto in un procedimento di esecuzione. Il geometra non ha ispezionato davvero gli immobili da vendere all’incanto perciò fornisce misurazioni sbagliate: le superfici indicate sono maggiori di quelle reali. Il giudice del merito esclude il danno nei confronti degli acquirenti sul rilievo che chi partecipa a un’asta giudiziaria accetta il rischio di un acquisto effettuato attraverso un meccanismo particolare. Perché sbaglia? Gli acquirenti avevano deciso di comprare gli immobili in base ai dati (sbagliati) forniti dal perito, che hanno falsato la base d’asta fissata dal giudice. In soldoni: allo stesso prezzo per metro quadrato si poteva ben comprare una casa più grande. E non c’è alcuna alea perché all’asta ognuno fa la sua offerta in base alle caratteristiche dell’immobile. Nell’acquisto dell’immobile il danno non scaturisce per forza dal fatto che l’importo corrisposto sia lontano da quello di mercato. Il pregiudizio, nella specie, deriva dalla circostanza che il prezzo pagato è stato maggiore di quello che sarebbe stato versato se non fosse subentrato «l’intervento colposo perturbatore» del perito. Il compratore che poi a sua volta cede l’immobile può lamentare il lucro cessante costituito dalla minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. La parola passa al giudice del rinvio.
    Fonte: lastampa.it


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