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  • Tour operator responsabile dell'infortunio durante il viaggio

    Corte di Cassazione - Sezione 3 Civile - Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24044
    L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e' tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
    Ad affermarlo è la terza sezione della cassazione con la sentenza n. 24044 del 13 novembre 2009.

    Secondo la Corte il contratto di "pacchetto" di viaggi e di vacanza è una forma contrattuale a carattere di negozio misto; dunque comprende non solo il mero trasporto - e neppure il mero alloggio - ma anche tutti "prodotti accessori" connessi con quello principale, giacché contrattualmente configurati come optional.

    Nel caso di specie il contratto all'origine della controversia riguardava un pacchetto di viaggi e di vacanze, comprensivo di un'estesa serie di prestazioni e di servizi; l'agenzia doveva rispondere come vettore anche delle escursioni eseguite da un'organizzazione locale; nella specie l'escursione costituiva un'optional al pacchetto di viaggio e soggiorno turistico.

    Oltre al risarcimento del danno patrimoniale l'agenzia è stata condannata anche al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto - a parere della Corte - nel caso di specie ricorrono gli elementi previsti dalla legge per la liquidazione del cosiddetto danno da vacanza rovinata, categoria di danno ormai ricompresa nel nostro sistema nell'ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale.
    Fonte: ilsole24ore.com


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