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  • Semaforo spento, non rispetta lo stop: per salvarsi dal concorso di colpa non serve appellarsi all'esperienza privata del giudice

    Il semaforo è spento e l’automobilista si scorge un po’ oltre il segnale di stop per vedere se sopraggiungono delle auto. Nel frattempo dall’incrocio sbuca una vettura che a causa dell’eccessiva velocità non riesce a evitare l’impatto con l’altro veicolo e finisce per sbattere contro il semaforo abbattendo anche il muro di cinta. Sul posto arrivano i carabinieri che multano chi non ha rispettato il segnale di arresto. Ma al trasgressore per salvarsi dal concorso di colpa non serve appellarsi alla scienza privata del giudice. Perché è inammissibile. È quanto emerge dalla sentenza 1696/10 della Cassazione.

    Il caso
    E stato respinto il ricorso dell’uomo che si era visto attribuire dal Giudice di pace la maggior parte della responsabilità dell’incidente (il 75 per cento). Concorso di colpa al 25 per cento, invece, per la donna che non era riuscita a evitare lo scontro. Chi conosce i luoghi – è questa la tesi della difesa – sa benissimo che rimanendo fermi al semaforo dell’incrocio dove si è verificato il sinistro, non si possono assolutamente vedere i veicoli che sopraggiungono. Questa frase, però – osservano “gli ermellini” – è giuridicamente errata: il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, poiché introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso. Quindi va interpretato come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Di conseguenza, non rientrano nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che fanno parte della scienza privata del giudice. Quest’ultima, infatti, poiché non è universale non rientra nella categoria del notorio. In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, nella speciale procedura per il risarcimento del danno il danneggiato ha la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese processuali. Quando, al contrario, la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o giudiziali.
    Fonte: lastampa.it


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