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  • Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera Tribunale Varese, sentenza 16.02.2010 n° 16

    Medici e struttura ospedaliera (pubblica o privata poco rileva) rispondono verso il paziente a titolo contrattuale.

    E’ il debitore della prestazione ad avere l’onere della prova che non vi è stato inadempimento, o che lo stesso sia dipeso da fatto a lui non imputabile, o, ancora, che lo stesso non sia stato causa del danno.

    Così ha deciso il Tribunale di Varese nella recente sentenza 16 febbraio 2010, n. 16 che, nella stesura della decisione in commento, ha avuto modo di esaminare tre punti cardine, ossia la c.d. causa ignota e responsabilità del medico, la responsabilità del primario e la autonomia ontologica del danno morale (dopo le SS.UU. del 2008).

    Come si legge testualmente nella sentenza, in merito alla responsabilità della struttura e come la stessa precedente giurisprudenza rileva, è possibile riscontrare una “equiparazione della struttura privata a quella pubblica per quanto concerne il regime della responsabilità civile, considerando, altresì, che trattasi di violazioni che incidono sul bene della salute, diritto fondamentale tutelato dalla Carta Costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.

    Per quanto, altresì, concerne la responsabilità professionale del medico-chirurgo, la stessa ha natura negoziale, sussistendo un rapporto contrattuale, anche se fondato sul solo contatto sociale.

    Nella sentenza si legge testualmente che “La contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori: in applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore; inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno. ……..….”.

    Anche la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 1524/2010) ha avuto modo di intervenire sull’argomento dell’onere probatorio stabilendo che “In caso di danni connessi alle prestazioni di medici operanti all’interno della struttura sanitaria, incombe sulla vittima che agisce in giudizio l’onere di provare la stipulazione del contratto e l'inadempimento del professionista, mentre incombe sulla struttura l’onere di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali/infausti siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile”.

    Le condotte colpose nell’ambito delle attività medico-chirurgiche

    Nel nostro ordinamento due sono i requisiti essenziali che connotano la condotta colposa:

        * uno di carattere negativo la non volontà dell’evento (assenza di dolo);
        * l’altro di carattere positivo, che ricollega la verificazione dell’evento ad una condotta colposa in quanto negligente, imprudente o imperita (colpa generica) ovvero posta in essere non osservando leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa specifica).

    La tipicità della colpa si connota come realizzazione di un fatto che, alla luce delle regole cautelari, doveva essere evitato.

    L’attività medico-chirurgica è caratterizzata dalla presenza, oltre che di regole di comune diligenza e prudenza, di regole tecniche in prevalenza non scritte, la cui violazione è fonte di imperizia e per la cui individuazione la giurisprudenza e la dottrina utilizzano i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, a loro volta rapportati al parametro dell’agente modello (il c.d. homo eiusdem professionis et condicionis).

    In dottrina e in giurisprudenza prevale un atteggiamento piuttosto equilibrato affermandosi che, tenuto conto delle peculiarità del caso singolo e delle differenti caratteristiche di ogni paziente, le linee guida, per quanto specifiche e dettagliate, non possono essere considerate del tutto esaustive con la conseguenza della irrinunciabilità al paradigma dell’agente modello. Naturalmente ai fini del rimprovero colposo non è sufficiente la violazione della regola cautelare ma occorre accertare che l’agente avesse la possibilità e la capacità di osservarla: occorre quindi la rappresentabilità ed evitabilità dell’evento da accertare in concreto alla luce del parametro dell’ homo eiusdem professionis et condicionis.

    Nel testo della sentenza oggetto di commento, per quanto concerne la responsabilità del primario (chiamato in causa) per eventi dannosi che si siano verificati all’interno del reparto a lui affidato, si legge che “Il primario ospedaliero ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire) e deve, conseguentemente, avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza.

    Ciò nondimeno, costui non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità non essendo esigibile un controllo continuo ed analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono.

    La sua responsabilità deve quindi fondarsi su indici fattuali o altri elementi circostanziati puntualmente allegati o almeno dedotti dal danneggiato”.

    Altro interessante punto sul quale la decisione in commento si sofferma, con l’analisi della più recente normativa e giurisprudenza in materia, è quello del danno morale e della sua autonomia ontologia in seguito alle decisioni delle Sezioni Unite del 2008.

    Dopo l’analisi del D.P.R. 181/2009, D.P.R. 37/2009 e il “ricordo delle sentenze del 2008”, il giudice, nella propria decisione, ribadisce che è “autonomamente risarcibile la lesione all’integrità morale, in quanto danno ontologicamente distinto dal danno biologico e da questo non assorbito…….utilizzando quale strumento di quantificazione del danno non patrimoniale le nuove tabelle elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano, …….le quali riscrivono i criteri liquidatori del danno, consolidati nella prassi, “fondendo” i vecchi danno biologico e danno morale nella neofita figura del “danno non patrimoniale onnicomprensivo”.
    Fonte: altalex


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