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Pubblico impiego Niente più raccomandate A/R per trasmettere i certificati di malattia
Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 19 marzo 2010
Cade l'obbligo per i lavoratori pubblici di inviare, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, tramite raccomandata A/R, le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni.
Lo ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica che, con circolare del 19 marzo scorso, ha diramato le indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati medici attestanti la malattia dei dipendenti pubblici.
In particolare, il provvedimento si occupa di:
- informare i medici sulle modalità con cui effettuare la compilazione e l'invio della predetta certificazione;
- dare informazioni ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica;
- individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;
- fornire informazioni circa le sanzioni previste dall'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
Sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e quelli in regime di convenzione con lo stesso Ssn. Resta fermo tuttavia l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico-fiscali.
Quanto ai tempi di attuazione del nuovo sistema, il dipartimento della Funzione pubblica precisa che il medico curante procederà, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei certificati di malattia nonché a quelle di rettifica e di annullamento dei certificati di malattia secondo le modalità indicate dalla circolare de qua a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministero del Lavoro e con quello dell'Economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2010.
Il medico curante avrà la possibilità, per i 3 mesi successivi alla pubblicazione del predetto decreto interministeriale, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.
Scaduto il periodo transitorio di 3 mesi, la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica.
Il Dfp ricorda, infine, che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
Fonte: ilsole24ore.com
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