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  • Licenziamento per superamento del comporto: impugnazione e decadenza Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 28.01.2010 n° 1861

    L’impugnazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto non è soggetto al termine di decadenza di sessanta giorni, di cui alla disciplina generale dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966, ma al termine di prescrizione lungo dieci anni.

    Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2010, n. 1861.

    Il caso ha riguardato una dipendente della società Poste Italiane s.p.a. che avendo impugnato il licenziamento per il superamento del periodo di comporto di assenza per malattia, si è vista respingere la domanda in primo e in secondo grado di giudizio, per il fatto che, tra l’altro, non aveva dimostrato che l’impugnazione fosse stata tempestiva.

    La suprema Corte, interessata della questione, ha fatto rilevare che, il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore costituisce un’ipotesi particolare di cessazione del rapporto di lavoro, che fin dalla normativa originaria del codice civile è stata regolamentata dall’art. 2110 c.c., dunque separatamente rispetto la generale disciplina sull’estinzione del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2118 e 2125 c.c. e a quella delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970.

    In altre parole, la previsione di cui all'art. 2110, 2° c.c., come ammesso in altre pronunce[1], rappresenta una deroga alle disposizioni previste dalla legge n. 604/1966, n. 108/1990 e dall'art. 18 della legge n. 300/1970, per quanto riguarda la normativa di natura sostanziale per le ragioni ed i motivi del licenziamento.

    Tuttavia, fino alla sentenza in commento, questo carattere di specialità non si riteneva adottabile agli aspetti formali e procedurali che riguardavano il licenziamento, per il quale continuavano ad applicarsi le regole stabilite dalla legge n. 604 del 1966, anche in tema di impugnazione dello stesso, la quale doveva essere prodotta, a pena di decadenza, entro 60 gg.

    La Corte, al riguardo, ha fatto però rilevare che vi sono altri casi di recesso da parte del datore in cui il termine di decadenza poco prima citato non si applica, in quanto sono disciplinati da norme speciali, tra cui, i licenziamenti previsti dalla legge n. 7/1963, art. 1 (sul divieto di licenziamento delle lavorataci per causa di matrimonio), dalla legge n. 1204/1971, art. 2 (sulla tutela delle lavorataci madri) per i quali, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l’azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione.

    Continuando su questo iter logico-giuridico, la Corte, dunque, per coerenza sistematica, ha ritenuto di estendere il medesimo principio anche al recesso per superamento del periodo di comporto, costituendo anch’esso una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non rientrante nella disciplina di cui alla legge n. 604/1966.

    La sentenza in esame è sicuramente innovativa, che appare convincente nella motivazione proposta; si tratta ora di constatare se vi saranno in futuro altre pronunce omogenee che permetteranno il consolidarsi di questo indirizzo.

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE LAVORO

    Sentenza 28 gennaio 2010, n. 1861

    Svolgimento del processo

    La signora F.M., dipendente della societa’ Poste Italiane s.p.a. assegnata alla Filiale di **** e temporaneamente destinata alla Filiale di **** ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole il 4 aprile 2000.

    La domanda veniva respinta dal giudice di primo grado, e questa pronunzia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 1686/05.

    Secondo la sentenza non era dimostrato che il licenziamento fosse stato tempestivamente impugnato, e la richiesta di produrre documenti su questo punto non era ammissibile perche’ tardiva.

    In ogni caso, inoltre, il licenziamento era legittimo perche’ era stato superato il termine previsto contrattualmente di un anno di comporto.

    La Corte di merito riformava, invece, la sentenza di primo grado sul punto relativo al pagamento delle retribuzioni maturate dal 9 marzo 1999 fino alla data del recesso; riteneva, infatti, che queste somme dovessero essere conguagliate con quelle corrisposte indebitamente dalla datrice di lavoro durante un periodo di congedo.

    Avverso la sentenza d’appello, depositata in data 13 febbraio 2006, e che non risulta notificata, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, notificato, in termine, il 23 agosto 2006.

    L’intimata ha resistito con controricorso notificato il tre ottobre 2006, e successivamente ha depositato una memoria.

    MOTIVI DELLA IMPUGNAZIONE

    Motivi della decisione

    1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 6, degli artt. 1421 e 1422 c.c., nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.

    Critica la sentenza per avere ritenuto che la dipendente fosse decaduta dal potere di contestare la legittimita’ del provvedimento espulsivo per non averlo impugnato nel termine di sessanta giorni.

    Sostiene, inoltre, che la sentenza era priva di motivazione sulla eccepita nullita’ del recesso.

    Secondo la ricorrente a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recesso operato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto, nell’ipotesi in cui tale periodo non si sia ancora maturato, si traduce in un licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore e, dunque, nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c., perche’ in questi casi non si verterebbe in una ipotesi di inefficacia temporanea dell’atto di recesso in pendenza della malattia, trattandosi di licenziamento che trova la propria giustificazione proprio nello stato morboso da cui e’ affetto il lavoratore.

    2. Nel secondo motivo di impugnazione la signora F. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 18 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, quella degli artt. 99 e 112 c.p.c., e l’insufficiente motivazione sul punto.

    Critica, innanzi tutto, l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alla norma contrattuale collettiva contenuta nell’art. 8, comma 1; a suo parere la corretta interpretazione della norma garantiva una durata di ventiquattro mesi della conservazione del posto di lavoro, mentre il minor termine di dodici mesi valeva solo per il diritto alla conservazione dell’intera retribuzione fissa. Non occorreva percio’ fare riferimento al secondo comma della norma, sul comporto per sommatoria di una pluralita’ di periodi di episodi morbosi.

    3. Nel terzo motivo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416 e 432 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., e l’insufficiente motivazione sul punto.

    La ricorrente contesta il passaggio della sentenza impugnata con cui non le era stato riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni relative al periodo dal 9 marzo 1999 al recesso.

    Sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la societa’ Poste Italiane s.p.a., eccependo che quando richiesto dalla F. doveva essere compensato con un proprio credito, non si era limitata ad una mera difesa, ma aveva introdotto in causa un fatto nuovo, e che questo era avvenuto tardivamente, in fase decisoria.

    Nella prima difesa, invece, non aveva contestato il credito esposto della F., ne’ aveva allegato fatti estintivi di esso.

    4. Il primo motivo di impugnazione e’ fondato e deve essere accolto.

    Quella del recesso del datore di lavoro per superamento, da parte del lavoratore del periodo di comporto (in una delle sue possibili varianti del comporto unitario, cosiddetto "secco", o di quello frazionato) costituisce una ipotesi del tutto peculiare di cessazione del rapporto di lavoro, non dovuta ne’ ad un fatto dell’azienda, ne’, propriamente, ad un fatto o colpa propri del lavoratore, ma piuttosto all’impossibilita’ di quest’ultimo di assicurare con sufficiente continuita’ la propria prestazione. Come tale, fin dalla normativa originaria del codice civile non e’ stato regolato nel paragrafo sull’estinzione del rapporto di lavoro artt. 2118 e 2125 c.c.), ma in una norma speciale, quella dell’art. 2110 c.c., comma 2.

    La giurisprudenza di questa Corte ha posto in luce questa specialita’, anche rispetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti contenuta nelle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 con le loro successive modifiche, giungendo alla conclusione, ormai consolidata, che "la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l’ipotesi di assenze determinate da malattia dei lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilita’), si inquadra nello schema previsto, ed e’ soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialita’, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilita’ parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialita’ e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non puo’ unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilita’ dell’assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti determinato dal giudice in via equitativa, e, dall’altro, che il superamento di quel limite e’ condizione sufficiente di legittimita’ dei recesso, nel senso che non e’ all’uopo necessaria la prova dei giustificato motivo aggettivo ne’ della sopravvenuta impossibilita’ della prestazione lavorativa, ne’ della correlata impossibilita’ di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali." (Cass. civ., 7 aprile 2003, n. 5413; nello stesso senso, fra le altre, Cass. civ., S.U., 29 marzo 1980, n. 2072, n. 2073 e 2074; 24 febbraio 1982, n. 1168; 8 marzo 1983, n. 1726; 7 giugno 1983, n. 3909; 13 giugno 1983, n. 4068; 26 marzo 1984, n. 1973; 21 novembre 1984, n. 5968; 4 maggio 1985, n. 2806; 11 giugno 1986, n. 3879; 2 aprile 1987, n. 3213; 12 giugno 1995, n. 6601; 13 dicembre 1999, n. 13992; 14 dicembre 1999, n. 14065).

    5. La giurisprudenza ha gia’ riconosciuto che il termine di decadenza non e’ applicabile necessariamente in tutti i casi di recesso da parte del datore, sottolineando che "il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 deroga al principio generale - desumibile dagli art. 1421 e 1422 c.c. - secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullita’ puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l’azione per farla dichiarare non e’ soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di, cui, al citato L. n. 604 del 1966, art. 6 e’ da considerarsi di carattere eccezionale e non e’ percio’ applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullita’ del licenziamento che non rientrino nella previsione della cit. L. n. 604 del 1966. E’ pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l’impugnativa sia applicabile ai licenziamenti previsti dalla L. n. 7 del 1963, art. 1 (sul divieto di licenziamento delle lavorataci per causa di matrimonio) e dalla L. n. 1204 del 1971, art. 2 (sulla tutela delle lavorataci madri), ai quali vanno invece applicati i principi generali di cui ai citati artt. 1421 e 1422 c.c." (Cass. civ., 30 maggio 1997, n. 4809; nello stesso senso, 27 marzo 2003, n. 3022, con riferimento al licenziamento non intimato per iscritto e percio’ privo della forma richiesta ad substantiam dalla legge, nonche’ 14 agosto 2008, n. 21702, per il licenziamento motivato con il superamento dei limiti di eta’ ed il possesso dei requisiti pensionistici nel caso in cui il prestatore abbia esercitata l’opzione per la prosecuzione dei rapporto ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6).

    6. Esigenze logiche di coerenza sistematica impongono di estendere il medesimo principio della non applicabilita’ della norma di carattere eccezionale contenuta nella L. n. 604 del 1966, art. 6 a tutte le ipotesi di recesso datoriale in cui non sia applicabile quella legge.

    Anche il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinata dalla legge di carattere generale L. n. 604 del 1966, che e’ non applicabile alla fattispecie, ma dall’art. 2110 c.c..

    Di conseguenza deve essere applicato anche in questo caso il medesimo criterio, affermando il principio di diritto secondo cui "dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non e’ regolato dalla L. n. 604 del 1966, e successive modificazioni, ma dall’art. 2110 c.c., comma 2, in questa ipotesi l’impugnazione da parte del prestatore di lavoro non e’ soggetta ai termine di decadenza stabilito dall’art. 6 della stessa legge".

    L’impugnazione del licenziamento da parte della signora F. non era soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 ma solamente ai termini ordinari di prescrizione.

    Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione della signora F. perche’ non avrebbe dimostrato che il licenziamento era stato impugnato tempestivamente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ma, dato che il termine non si applica, e’ irrilevante che la ricorrente lo abbia rispettato o meno.

    7. Il primo motivo deve dunque essere accolto, mentre gli altri due motivi rimangono assorbiti.

    La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata per un nuovo esame, da compiere alla luce del principio di diritto e dei criteri sopra indicati, alla Corte d’Appello di Caltanisetta, cui appare opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimita’.

    P.Q.M.

    LA CORTE

    Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanisetta.

    Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

    Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010.
    Fonte: altalex


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