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Le modalità per scudare gli immobili all'estero
1. Regolarizzazione, se il bene è ubicato in un paese che, garantendo un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è compreso tra quelli indicati nella cosiddetta white list allegata alla circolare 43/2009 (la regolarizzazione si può fare anche se il bene è intestato a un soggetto fittiziamente interposto, rispetto all'effettivo titolare, residente in uno di questi Stati)
2. Rimpatrio giuridico tramite conferimento in una società, che non possieda altri beni, costituita nel paese in cui le attività patrimoniali erano detenute al 5 agosto 2009 e successivo "rimpatrio" delle partecipazioni della società conferitaria (operazione piuttosto complicata e costosa in varie giurisdizioni, come ad esempio quella svizzera)
3. Rimpatrio giuridico con intestazione delle attività patrimoniali a una società fiduciaria italiana o con conferimento alla stessa di un mandato all'amministrazione dei beni; la possibilità è stata prevista in quanto gli immobili possono formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con intermediari abilitati a patto che gli intermediari siano messi nelle condizioni di effettuare tutti gli adempimenti (versamento dell'imposta straordinaria, locazione o vendita, esercizio di diritti patrimoniali e regolamento dei flussi finanziari) per il controllo delle operazioni che si realizzano dopo il rimpatrio. Il contribuente deve comunicare alla fiduciaria ogni informazione sui flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti, relativi ai beni rimpatriati e non compiere atti di gestione o di amministrazione senza prima informare la società fiduciaria
Fonte: ilsole24ore.com
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