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La sostituzione dei lavoratori in sciopero non è di per sé condotta antisindacale
Il diritto di sciopero non è leso se il diritto di continuare lattività produttiva è esercitato, per limitare gli effetti negativi dellastensione dal lavoro sulla situazione economica dellazienda, affidando ad altri dipendenti i compiti dei lavoratori che hanno aderito allagitazione. Ovviamente, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori. Entrambi i diritti, infatti, hanno uguale dignità essendo luno condizione di esistenza dellaltro (limpresa consente il lavoro e il lavoro consente limpresa), il limite deve quindi intendersi reciproco.
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 26368/09 con cui ha annullato con rinvio un verdetto dappello che aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, aveva adibito personale di qualifica superiore alle mansioni inferiori del personale che si era astenuto dal lavoro. Sul punto, infatti, la sezione lavoro del Palazzaccio ha ricordato che è legittima lutilizzazione da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare lesercizio del diritto di sciopero, sia diretto a contenere gli effetti negativi della sospensione dellattività. Insomma, nel bilanciamento tra il diritto diniziativa economica dellimprenditore e quello di sciopero, questultimo non può considerarsi leso quando il primo è esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori.
Fonte: lastampa.it
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