rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
La fine del distacco non legittima il licenziamento
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 5403 del 5 marzo 2010, si è pronunciata sul tema del distacco e dei suoi riflessi sul rapporto di lavoro. É frequente il caso in cui un lavoratore distaccato per un lungo periodo presso un altro datore di lavoro venga licenziato, alla fine del distacco, per giustificato motivo oggettivo. La Corte esclude la legittimità di tale scelta, osservando che la fine del distacco di per sé non è un fatto sufficiente a soddisfare i requisiti di legittimità del recesso. Ma vediamo come si è svolta la vicenda che ha condotto alla pronuncia della Corte.
Il fatto
Una lavoratrice adiva il Tribunale di Vicenza sostenendo di essere stata assunta da una società (che chiameremo "nuova società"), per passaggio diretto da un precedente datore di lavoro (che chiameremo "vecchia società"), restando a lavorare distaccata presso la vecchia società anche dopo la cessione del contratto.
Per un certo periodo il rapporto di lavoro veniva sospeso; successivamente, il distacco veniva interrotto, in quanto la vecchia società cessava la propria attività, e la dipendente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, per soppressione del posto di lavoro.
La lavoratrice andava in giudizio e chiedeva la retribuzione per il periodo di sospensione e la reintegra nel posto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento.
La nuova società si costituiva deducendo che il precedente datore di lavoro si era trovato in forte crisi, tanto che tutti i dipendenti, tranne la ricorrente avevano trovato una nuova occupazione.
Con la ricorrente era stato raggiunto un accordo che ne prevedeva l'assunzione presso la nuova società, ma la stessa era rimasta distaccata presso il precedente datore di lavoro al fine di gestirne le residue attività.
Quando la vecchia società era stata posta in liquidazione, la lavoratrice aveva comunicato di aver trovato un altro lavoro, e pertanto era stato raggiunto un accordo per sospendere il rapporto in vista della sua cessazione; tuttavia, l'interessata aveva cambiato idea e aveva deciso di tornare al lavoro.
Quando, alla fine del 1999, era ormai cessata ogni residua attività presso la società originaria, era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello
Il Tribunale di Vicenza accoglieva solo in parte la domanda. Infatti, veniva considerato non provato l'accordo sulla sospensione, e pertanto veniva condannata la società al pagamento delle retribuzioni e dei contributi per quel periodo. Invece, veniva dichiarato legittimo il licenziamento, in quanto al momento della sua irrogazione non esistevano più mansioni da affidare alla dipendente.
La dipendente proponeva appello sul capo relativo al licenziamento, deducendo che la nuova società non aveva fornito la prova del giustificato motivo oggettivo, e che la stessa dopo il licenziamento aveva provveduto a nuove assunzioni, incompatibili con la asserita carenza di mansioni alle quali adibire la dipendente.
La società proponeva appello incidentale per ottenere la restituzione delle retribuzioni relative al periodo di sospensione sostenendo che la sospensione era stata concordata.
La Corte di Appello di Venezia respingeva entrambi gli appelli; la Corte territoriale rilevava che il rapporto di lavoro, pur pacificamente a tempo indeterminato, era finalizzato esclusivamente alla gestione delle ultime attività commerciali della vecchia società, per cui era inevitabile che, una volta concluse tali residue attività, non vi fosse più alcun interesse della nuova datrice di lavoro a ricevere le prestazioni di lavoro della ricorrente.
Inoltre, la Corte osservava che la lavoratrice non era mai stata inserita nell'organico vero e proprio della nuova società, è pertanto dovevano considerarsi irrilevanti i nuovi rapporti instaurati dalla ditta.
Con riferimento all'appello incidentale proposto dalla società, la Corte osservava che non era emersa alcuna prova in ordine alla sussistenza di un accordo tra le parti circa la sospensione del rapporto, mentre era risultato provato che la ricorrente aveva dichiarato di essere a disposizione per riprendere l'attività lavorativa.
La ricorrente proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza, lamentando il fatto che la Corte di Appello si era pronunciata per la sussistenza di un rapporto di lavoro solo formale con la nuova società, e di fatto con la vecchia società; in tal modo, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe introdotto nel processo un fatto nuovo e diverso da quello posto dalla ricorrente a base della sua domanda.
Proseguiva la ricorrente osservando che la sussistenza del rapporto di lavoro "a tutti gli effetti" alle dipendenze della nuova società era pacifica, tanto che la stessa società non aveva contestato tale assunto, ma si era limitata a giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con la cessazione del distacco presso la vecchia società.
Per gli stessi motivi, la ricorrente lamentava che la Corte di merito, senza alcuna sufficiente motivazione, aveva ritenuto che la lavoratrice era solo formalmente assunta dalla nuova Società, e che il rapporto era finalizzato esclusivamente alla gestione delle ultime attività commerciali della vecchia società.
Il ricorso per cassazione e la sentenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, considera fondate queste censure.
In primo luogo, osserva la Corte che la sentenza di Appello avrebbe violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c., che impone la c.d. corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; osserva la Corte che la nuova società, in sede di merito, si è difesa riconoscendo che la lavoratrice era divenuta a tutti gli effetti una sua dipendente, anche se era rimasta sempre "distaccata" presso la precedente. A fronte di questa ammissione, la Corte di Appello è incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c., nel momento in cui ha affermato che la lavoratrice era stata solo "formalmente assunta" dalla nuova società, "non essendo stata mai inserita organicamente nella forza-lavoro di tale società".
Secondo la Corte, la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato è -infatti -configurabile anche nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della propria decisione un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto in giudizio e oggetto di contestazione in sede di gravame (v. Cass. 13-5-1993 n. 5463).
Peraltro, prosegue la sentenza, la Corte d'Appello, pur affermando la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la lavoratrice e la nuova Società, ha ritenuto nella fattispecie la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, senza avere una valida motivazione.
In particolare, il giustificato motivo è stato ritenuto esistente in base alla semplice considerazione che il rapporto era finalizzato esclusivamente alla gestione delle ultime attività commerciali della società presso cui la dipendente era distaccato, per cui, una volta terminato il distacco, la società non aveva più alcun interesse a ricevere le prestazioni della lavoratrice.
In tal modo, secondo la sentenza della Cassazione, la Corte di Appello è incorsa in un errore di diritto, non essendo certamente sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la semplice cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso la società distaccata. In questa ipotesi, infatti, il datore di lavoro ha comunque l'onere di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo, con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro (nella specie la società distaccante); su questo soggetto ricade anche l'onere probatorio circa la impossibilità di repechage, in conseguenza della scelta di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (v. fra le altre Cass. 1-10-1998 n. 9768).
In conclusione, la sentenza osserva che anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratore distaccato, deve applicarsi il principio (più volte affermato dalla Corte) secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (v. Cass. 14-6-1999 n. 5893, Cass. 5-12-2000 n. 15451, Cass. 20-5-2009 n. 11720).
La Corte di Appello ha omesso tale verifica, limitandosi a prendere atto della fine del distacco, e pertanto la decisione viene cassata.
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: