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Indennità di accompagnamento senza la prova del mancato ricovero dell'inabile in istituto
Per ottenere lindennità di accompagnamento linabile non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto: tale circostanza non è elemento costitutivo del diritto al beneficio, ma si pone solo come ostacolo allerogazione dellassegno per il tempo in cui linabile è ricoverato a carico dellerario e non ha bisogno dellaccompagnatore. Insomma, per il riconoscimento dellindennità basta solo il requisito sanitario della non deambulazione o non autosufficienza. È quanto emerge dalla sentenza 1585/10 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna, invalida civile totalmente inabile, alla quale era stata negata lindennità di accompagnamento in entrambi gradi di giudizio. I giudici del merito, sia di primo che di secondo grado, infatti, avevano detto no al beneficio perché la donna non aveva prodotto la certificazione di mancato ricovero in strutture statali. Ma la sezione lavoro del Palazzaccio ha ribaltato il verdetto ed ha così dato ragione alla ricorrente che sosteneva la tesi secondo cui «la fattispecie costitutiva del diritto allindennità di accompagnamento è integrata esclusivamente dal requisito sanitario di cui allarticolo 1 legge 18/1980, mentre il ricovero si pone come elemento ostativo non già al riconoscimento del diritto, ma soltanto allerogazione dellindennità per il tempo in cui lo stesso ricorra nei termini legislativamente previsti».
Fonte: lastampa.it
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