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Il Sindaco non può limitare il diritto di riunirsi e manifestare
Tutelare la sicurezza dei cittadini, va bene. Ma il Sindaco non può limitare il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente. Spetta, infatti, al Prefetto dintesa con il primo cittadino adottare provvedimenti di regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. È quanto emerge dalla sentenza 19/2010 emessa dal Tar Lombardia, sede distaccata di Brescia.
Il caso
Tutto nasce dallordinanza del Sindaco di un Comune nellhinterland di Brescia che disciplinava le riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico di associazioni, comitati, o enti che perseguivano scopi culturali, religiosi o politici. Il provvedimento stabiliva che i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico dovessero darne avviso allAutorità locale di pubblica sicurezza almeno cinque giorni prima. E non è tutto: chi promuoveva o dirigeva funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto doveva darne preavviso almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dellevento. Dulcis in fundo, tutte le riunioni dovevano essere tenute in lingua italiana.
La decisione
E' stato accolto il ricorso di una associazione dintegrazione culturale che si era rivolta al giudice amministrativo affinché venisse accertata la violazione del diritto allidentità culturale e di quello a riunirsi. La direttiva 26 gennaio 2009 del ministero dellInterno è questa la tesi della difesa attribuisce esclusivamente al Prefetto il potere di emanare appositi provvedimenti per vietare la possibilità di riunirsi in determinati luoghi pubblici. La stessa normativa prevede che il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisca espressione fondamentale della vita democratica e come tale vada preservato e tutelato. Ne consegue lesclusiva competenza del Prefetto (pur nella necessaria intesa con i Sindaci) ad assumere provvedimenti di regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. Insomma: laddove il primo cittadino abbia adottato una espressa disciplina delle riunioni in luogo pubblico nel proprio Comune ha illegittimamente provveduto in materia di esclusiva competenze e spettanza del Prefetto.
Fonte: lastampa.it
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