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  • Il Sindaco non può limitare il diritto di riunirsi e manifestare

    Tutelare la sicurezza dei cittadini, va bene. Ma il Sindaco non può limitare il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente. Spetta, infatti, al Prefetto d’intesa con il primo cittadino adottare provvedimenti di regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. È quanto emerge dalla sentenza 19/2010 emessa dal Tar Lombardia, sede distaccata di Brescia.

    Il caso
    Tutto nasce dall’ordinanza del Sindaco di un Comune nell’hinterland di Brescia che disciplinava le riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico di associazioni, comitati, o enti che perseguivano scopi culturali, religiosi o politici. Il provvedimento stabiliva che i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico dovessero darne avviso all’Autorità locale di pubblica sicurezza almeno cinque giorni prima. E non è tutto: chi promuoveva o dirigeva funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto doveva darne preavviso almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’evento. Dulcis in fundo, tutte le riunioni dovevano essere tenute in lingua italiana.

    La decisione
    E' stato accolto il ricorso di una associazione d’integrazione culturale che si era rivolta al giudice amministrativo affinché venisse accertata la violazione del diritto all’identità culturale e di quello a riunirsi. La direttiva 26 gennaio 2009 del ministero dell’Interno – è questa la tesi della difesa – attribuisce esclusivamente al Prefetto il potere di emanare appositi provvedimenti per vietare la possibilità di riunirsi in determinati luoghi pubblici. La stessa normativa prevede che il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisca espressione fondamentale della vita democratica e come tale vada preservato e tutelato. Ne consegue l’esclusiva competenza del Prefetto (pur nella necessaria intesa con i Sindaci) ad assumere provvedimenti di regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. Insomma: laddove il primo cittadino abbia adottato una espressa disciplina delle riunioni in luogo pubblico nel proprio Comune ha illegittimamente provveduto in materia di esclusiva competenze e spettanza del Prefetto.
    Fonte: lastampa.it


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