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  • Il diritto di passaggio "generico" non autorizza l'uso dell'automobile

    Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 5 marzo 2010 n. 5434

    L'esistenza di una servitù di passaggio non garantisce sempre all'avente diritto la possibilità di transitare sul bene altrui anche in automobile. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 5434/2010 secondo la quale se il titolo costitutivo non lo prevede espressamente si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solo a piedi. Né il giudice, nel corso di una causa, può ampliare le facoltà di utilizzo facendo ricorso al criterio del "soddisfacimento del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente", dal momento che si tratta di un principio sussidiario applicabile solo in caso di lacune o imprecisioni dell'atto di costituzione della servitù.
    Fonte: ilsole24ore.com


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