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  • Con il collegato lavoro nuova disciplina delle impugnazioni

    Il 3 marzo il Senato ha approvato in via definitiva il c.d. "collegato lavoro", dopo un percorso parlamentare durato quasi due anni. Sono note le polemiche che hanno accompagnato la nuova disciplina dell'arbitrato; è stata invece poco approfondita la nuova disciplina dei termini di impugnazione del licenziamento e dei contratti a termine.
    Queste innovazioni avranno un impatto molto forte sul contenzioso, in quanto sollecitano la parte che vuole andare in giudizio a promuovere con celerità la causa davanti al Giudice; di fatto, il tradizionale termine di prescrizione quinquennale dell'azione viene "accorciato" dalla perdita di efficacia dell'impugnazione, nel caso in cui questa non sia seguita nei sei mesi successivi dall'azione in giudizio.
    Ma vediamo in concreto come funziona la nuova disciplina.
    Innanzitutto, si conferma che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione; la novità attiene al momento successivo.
    Infatti, l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro (oppure dalla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato).
    Le nuove norme in materia di decadenza dall'azione si applicano anche ad altre controversie: il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il trasferimento del lavoratore, l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, la cessione di contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento di azienda, le controversie in materia di somministrazione irregolare, distacco o appalto illecito, le controversie in cui si chieda la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
    Per l'impugnazione dei contratti a tempo determinato, la nuova normativa è molto stringente. Infatti, si prevede che il termine di decadenza decorre dalla scadenza del contratto, ma si assoggettano al nuovo principio anche i contratti scaduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Per tali contratti, l'impugnativa stragiudiziale dovrà essere proposta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del collegato lavoro, e la causa dovrà essere promossa entro 6 mesi.
    Questa disciplina va di pari passo con la norma che limita le conseguenze risarcitorie della conversione del contratto a termine; viene introdotto un tetto massimo di 12 mensilità, che sostituisce il tradizionale criterio che imponeva di quantificare il risarcimento spettante al lavoratore in una misura pari alle retribuzioni mensili che sarebbero spettata dalla data in cui ha offerto le proprie prestazioni di lavoro sino all'effettiva riammissione in servizio.
    Fonte: ilsole24ore.com


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