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Clausole di esclusione ed interesse pubblico
E illegittima lesclusione di un concorrente la cui lofferta è contenuta in una busta che non rispetta le restrittive indicazioni previste dal bando di gara.
Questo è quanto previsto dal Tar Lombardia nella sentenza 2 marzo 2010 n. 483.
Nel caso in esame, relativo alla procedura aperta per laffidamento di un appalto avente ad oggetto un servizio di progettazione, edizione e stampa, la commissione di gara aveva escluso un concorrente perché la busta contenente lofferta economica presenta solo delle tracce di ceralacca e sono del tutto assenti altri mezzi di chiusura.
I giudici del Tar hanno invece stabilito che la busta contenente lofferta fosse adeguatamente sigillata.
A sostegno della propria decisione il Collegio ha argomentato che:
- il plico della ricorrente, contenente anche la busta relativa allofferta economica, è pervenuto alla commissione di gara regolarmente chiuso e sigillato;
- la busta contenente lofferta economica era contenuta in un plico correttamente sigillato, aperto in seduta pubblica, ed è stata contestualmente inserita in un altro plico, parimenti sigillato..
Tutto ciò ha permesso ai giudici amministrativi di sostenere che sarebbe stata impossibile qualsiasi tipo di manomissione del contenuto della busta economica. Estata così garantita la riconducibilità della busta allattuale ricorrente ed esclusa la violazione della segretezza dellofferta il cui contenuto sarebbe potuto essere visionato soltanto nel corso della seduta pubblica.
Quanto previsto nella decisione in esame è stato ribadito più volte dal Consiglio di Stato, secondo il quale è illegittima lesclusione di una ditta che ha presentato la propria offerta ed i documenti ad essa allegati in buste sigillate nei lembi con la ceralacca ma prive della sottoscrizione dei lembi richiesta dal bando di gara. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 settembre 2005 n. 4941; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V Sentenza 12 giugno 2002 n. 3272)
In conclusione si può affermare che non può ritenersi legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa quando, pur avendo questultima formalmente violato le prescrizioni del bando, tale violazione non abbia inciso in alcun modo sull'interesse pubblico protetto dalle norme sull'evidenza pubblica.
Fonte: ilsole24ore.com
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