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  • Clausole di esclusione ed interesse pubblico

    E’ illegittima l’esclusione di un concorrente la cui l’offerta è contenuta in una busta che non rispetta le restrittive indicazioni previste dal bando di gara.
    Questo è quanto previsto dal Tar Lombardia nella sentenza 2 marzo 2010 n. 483.
    Nel caso in esame, relativo alla procedura aperta per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto un servizio di progettazione, edizione e stampa, la commissione di gara aveva escluso un concorrente perché “ la busta contenente l’offerta economica presenta solo delle tracce di ceralacca e sono del tutto assenti altri mezzi di chiusura.”
    I giudici del Tar hanno invece stabilito che la busta contenente l’offerta fosse adeguatamente sigillata.
    A sostegno della propria decisione il Collegio ha argomentato che:
    - “il plico della ricorrente, contenente anche la busta relativa all’offerta economica, è pervenuto alla commissione di gara regolarmente chiuso e sigillato;”
    - “la busta contenente l’offerta economica era contenuta in un plico correttamente sigillato, aperto in seduta pubblica, ed è stata contestualmente inserita in un altro plico, parimenti sigillato.”.
    Tutto ciò ha permesso ai giudici amministrativi di sostenere che sarebbe stata impossibile qualsiasi tipo di manomissione del contenuto della busta economica. E’stata così garantita la riconducibilità della busta all’attuale ricorrente ed esclusa la violazione della segretezza dell’offerta il cui contenuto sarebbe potuto essere visionato soltanto nel corso della seduta pubblica.
    Quanto previsto nella decisione in esame è stato ribadito più volte dal Consiglio di Stato, secondo il quale “è illegittima l’esclusione di una ditta che ha presentato la propria offerta ed i documenti ad essa allegati in buste sigillate nei lembi con la ceralacca ma prive della sottoscrizione dei lembi richiesta dal bando di gara.” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 settembre 2005 n. 4941; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 12 giugno 2002 n. 3272)
    In conclusione si può affermare che non può “ritenersi legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa quando, pur avendo quest’ultima formalmente violato le prescrizioni del bando, tale violazione non abbia inciso in alcun modo sull'interesse pubblico protetto dalle norme sull'evidenza pubblica.”
    Fonte: ilsole24ore.com


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