rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
Bancarotta fraudolenta se l'imprenditore fallito non giustifica l'ammanco di cespiti
"In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'imprenditore è posto in posizione di garanzia per la tutela del patrimonio d'impresa, cespite destinato alla soddisfazione delle pretese creditorie. Legittimo, dunque, è il convincimento della responsabilità dell'imputato a fronte del mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento - di beni e valori societari a disposizione dell'amministratore allorquando tale mancanza non sia da questi giustificata o non sia indicata la destinazione assegnata agli stessi.
L'assunto non rappresenta l'applicazione di inammissibile inversione dell'onere della prova, poiché la normativa fallimentare (invariata al riguardo) impone al predetto di fornire ogni utile notizia sulla esistenza di cespiti o ulteriorI ricchezza e, quindi, ascrivendo al fallito la dimostrazione del concreto impiego dei beni o del loro ricavato. L'imprenditore fallito sarà immune da censura penale non soltanto se saprà indicare integralmente l'esistenza di ricchezza da assoggettare alla disciplina concorsuale, ma anche allorquando fornirà prova che l'ammanco dipese da fatti esterni alla sua condotta (es. il mancato pagamento della fornitura dei beni o la loro incolpevole distruzione, ecc.) o da circostanze fisiologicamente connesse alla funzione gestoria (come le eventuali perdite)."
"L'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Si tratta di una funzione essenziale per l'esercizio di impresa rappresentando la consistenza del patrimonio, sul quale possono rivalersi i creditori, e la traccia del percorso seguito dalla ricchezza disponibile all'imprenditore.
Dunque, non soltanto l'indispensabile strumento probatorio nei traffici commerciali durante la gestione, ma anche un adempimento connotato da specifica rilevanza nella dinamica concorsuale.
Non adempie, quindi, a sufficiente giustificazione né esime l'imprenditore da penale responsabilità l'asserita incompletezza del corredo contabile addebitabile alla gestione che lo ha preceduto nella conduzione amministrativa. Infatti, una volta che egli abbia accertato la irregolarità delle scritture è obbligato - in forza della tutela delle ragioni creditorie che al predetto fanno capo - a procedere alla loro ricostituzione o integrazione, ricadendo sul medesimo l'obbligo di legge. Egli può avvalersi dell'opera di terzi o delegare ad altri la tenuta contabile, ma permane responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa."
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: