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  • Additivi negli alimenti: stabilite le dosi massime di impiego Ministero della Salute, ordinanza 29.01.2010, G.U. 18.02.2010

    Ogni consumatore deve essere portato a conoscenza sull’aggiunta di additivi e miscele di additivi utilizzate nelle preparazioni alimentari e sulla presenza di allergeni.

    E’ quanto prevede la recente ordinanza del Ministero della Salute concernente “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010.

    L’ordinanza in oggetto arriva dopo le verifiche effettuate dai vari Nuclei Anti Sofisticazione (NAS) presenti sul territorio nazionale in tale ambito.

    Tutti coloro che operano nel settore della ristorazione, pertanto, avranno l’obbligo (l’ordinanza ha validità fino alla data del 31 dicembre 2010)di assicurare una corretta e adeguata informazione ai consumatori; informazioni che dovranno essere immediatamente rese disponibili a richiesta dell’Autorità sanitaria.

    In base a quanto prevede l’ordinanza gli operatori del settore avranno il divieto di:

        * detenere e impiegare sostanze in forma gassosa, ad eccezione degli additivi alimentari per i quali non sono previste dosi massime, ferme restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
        * detenere e impiegare additivi e miscele di additivi alimentari, per i quali la normativa vigente ha stabilito dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.

    L’utilizzo e l’impiego degli additivi e delle loro miscele (per cui la vigente normativa non ha stabilito dosi massime) viene assoggettato al rispetto della Reg. CE 852 del 2004 e all’obbligo di informazione del consumatore.

    MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 29 gennaio 2010

    Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione. (10A02089)

    (GU n. 40 del 18-2-2010)

    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

    Visto l'art. 650 del codice penale;

    Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

    Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

    Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute;

    Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

    Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

    Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

    Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

    Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

    Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

    Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

    Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;

    Visto, in particolare, il decreto legislativo n. 114 del 2006, concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

    Visto l'ordinanza del Ministro della salute recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche» del 3 aprile 2002;

    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;

    Considerato che l'Autorita' sanitaria, nell'ambito di controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;

    Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.; Considerato che l'impiego degli additivi alimentari non deve indurre in errore i consumatori;

    Considerato, in particolare, che l'assenza delle istruzioni per l'uso sull'etichetta degli additivi, delle miscele di additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;

    Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori;

    Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 7;

    Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari;

    Ordina:

    Art. 1

    1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.

    2. L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, e' assoggettato alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonche' all'obbligo di informazione del consumatore.

    3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Art. 2

    1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.

    2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi e miscele di additivi impiegati.

    3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorita' sanitaria. La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2010 e, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 29 gennaio 2010.

    Il Ministro: Fazio

    Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010.

    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 45.
    Fonte: altalex


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