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Volo cancellato: giudice competente a ricevere il ricorso Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 09.07.2009 n° C-204/08
Può capitare a ciascuno di noi di andare in aeroporto e trovare il proprio volo cancellato. In questo caso, che fare oltre, naturalmente, ad arrabbiarsi?
Innanzitutto è necessario accertarsi se la cancellazione sia stata provocata da cause imprevedibili e/o di forza maggiore o da altre cause.
In questa seconda ipotesi occorre inoltrare alla compagnia aerea in questione (e, in Italia, anche allEnac), tramite raccomandata a/r, formale diffida e messa in mora chiedendo il rimborso del biglietto e la compensazione pecuniaria, compresa tra i 250 ed i 600 euro, a seconda della lunghezza del volo. Nel caso in cui la compagnia aerea non fornisca alcun riscontro o rifiuta di corrispondere tale indennizzo forfettario, ulteriore strumento a disposizione è il ricorso al giudice. Si, ma a quale giudice rivolgersi, e dove presentarlo? Relativamente alla prima domanda, deve trattarsi del giudice ordinario. Alla seconda delle due domande ha, recentemente, dato risposta la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 9 luglio 2009.
La Corte ha, finalmente, chiarito che in caso di annullamento di un volo intracomunitario i passeggeri possono rivolgersi, per chiedere il rimborso del biglietto, la compensazione e leventuale risarcimento del danno (patrimoniale e non) se dovuto, al giudice del luogo di partenza oppure a quello di arrivo dellaereo. Pertanto, per la scelta del foro territorialmente competente, è ininfluente sia il luogo ove ha sede la compagnia aerea, sia quello dove il contratto di trasporto è stato concluso.
I fatti: il sig. Rehder, residente a Monaco di Baviera, aveva prenotato presso lAir Baltic, compagnia con sede sociale in riga (Lettonia), un volo da Monaco a Vilnius. Circa trenta minuti prima dellora prevista per la partenza da Monaco di Baviera, i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo. Dopo una modifica della prenotazione effettuata dallAir Baltic, il ricorrente prendeva un volo per Vilnius via Copenhagen, giungendo a destinazione più di sei ore dopo lora alla quale avrebbe normalmente dovuto giungervi con il volo prenotato in origine.
Con domanda proposta dinanzi allAmtsgericht Erding (Tribunale di Erding), nella cui circoscrizione si trova laeroporto di Monaco di Baviera, il sig. Rehder chiedeva la condanna dellAir Baltic al pagamento di 250, come previsto dal regolamento in materia di compensazione e di assistenza ai passeggeri. Ritenendo che i servizi di trasporto aereo sono resi nel luogo di partenza dellaereo, e ciò implica che il luogo di esecuzione dellobbligazione contrattuale sia - ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale - quello dellaeroporto di partenza, il Tribunale adito si è dichiarato competente a conoscere della superiore richiesta.
LAir Baltic impugnava la menzionata decisione dinanzi alla Corte dappello di Monaco di Baviera, la quale accoglieva la richiesta del vettore aereo e annullava la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo al contrario competente il giudice del luogo in cui si trova la sede sociale della compagnia che effettua il volo.
Il giudice dappello considera che, come nella compravendita di beni, in materia contrattuale il luogo di consegna sia un criterio di collegamento tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate sullobbligo di consegna. La Corte avrebbe poi stabilito che la medesima norma si applica anche in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni e che, per luogo di esecuzione occorre intendere quello che assicura il collegamento più stretto tra il contratto ed il giudice competente: tale luogo è, in genere, quello della consegna principale quale determinata in ragione di criteri economici. La Corte avrebbe infine considerato che, se non è possibile stabilire il luogo della consegna principale, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia, per cui in tale eventualità lattore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.
Avverso tale ultima sentenza il sig. Rehder ha proposto una domanda di Revision dinanzi alla Corte federale di cassazione.
Questultimo giudice ha rivisto e corretto linterpretazione della Corte dappello osservando che <<I servizi la cui fornitura corrisponde allesecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone sono, invero, la registrazione e limbarco di passeggeri e laccoglienza degli stessi a bordo dellaereo nel luogo di decollo stabilito nel contratto di trasporto medesimo, la partenza dellaereo allora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durante il volo, e, infine, il loro sbarco, in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e allora convenuti nel contratto. Da questo punto di vista, neppure gli eventuali luoghi di scalo dellaeromobile presentano un collegamento sufficiente con i servizi sostanziali risultanti da detto contratto>>.
Da tutte le considerazioni svolte discende che << in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro allaltro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con ununica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 e quello, a scelta dellattore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dellaereo quali indicati in detto contratto>>.
Corte di Giustizia Europea
Sezione IV
Sentenza 9 luglio 2009
«Regolamento (CE) n. 44/2001 Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino Regolamento (CE) n. 261/2004 Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) Convenzione di Montreal Art. 33, n. 1 Trasporti aerei Richieste di compensazione pecuniaria rivolte dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli Luogo di esecuzione della prestazione Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro»
Nel procedimento C-204/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 22 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2008, nella causa
Peter Rehder
contro
Air Baltic Corporation,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alludienza del 1° aprile 2009,
considerate le osservazioni presentate:
per il sig. Rehder, dallavv. J. Kummer, Rechtsanwalt;
per lAir Baltic Corporation, dallavv. G.-S. Hök, Rechtsanwalt;
per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
per il governo lettone, dalla sig.ra E. Eihmane e dal sig. U. Dreimanis, in qualità di agenti;
per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito lavvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione dellart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nellambito di una controversia tra il sig. Rehder e lAir Baltic Corporation (in prosieguo: l«Air Baltic») in esito allannullamento del volo che egli aveva prenotato presso tale compagnia per recarsi da Monaco di Baviera (Germania) a Vilnius (Lituania).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore il 1° marzo 2002 e, conformemente al suo art. 68, n. 1, sostituisce la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come successivamente modificata (GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
4 Il primo considerando di tale regolamento enuncia che «[l]a Comunità si prefigge lobiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra laltro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».
5 Ai termini della seconda frase del secondo considerando del regolamento n. 44/2001, «[è] pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal [citato] regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
6 La prima frase dellundicesimo considerando del medesimo regolamento precisa che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o lautonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».
7 Il dodicesimo considerando dello stesso regolamento stabilisce che «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra lorgano giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».
8 Le norme sulla competenza dettate dal regolamento n. 44/2001 sono contenute nel suo capo II, composto dagli artt. 2-31.
9 Lart. 2, n. 1, di tale regolamento, compreso nella sezione 1 del capo II suddetto, intitolata «Disposizioni generali», prevede quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
10 Lart. 3, n. 1, del detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
11 Ai sensi dellart. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 2 del capo II di questultimo, intitolata «Competenze speciali»:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui lobbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dellapplicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dellobbligazione dedotta in giudizio è:
nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».
12 Lart. 60, n. 1, del citato regolamento enuncia quanto segue:
«Ai fini dellapplicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro dattività principale».
13 Lart. 71, n. 1, del medesimo regolamento dispone come segue:
«Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materie particolari».
14 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1), introduce il principio della compensazione pecuniaria per i passeggeri nellambito dei trasporti aerei internazionali in caso di cancellazione del volo. Lart. 5 di tale regolamento, rubricato «Cancellazione del volo», recita:
«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
( )
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dellarticolo 7, a meno che (...) siano stati informati della cancellazione del volo (...)
( )».
15 Lart. 7, n. 1, del medesimo regolamento, rubricato «Diritto a compensazione pecuniaria», stabilisce quanto segue:
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
( )».
16 Ai sensi dellart. 12, n. 1, del citato regolamento:
«Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento».
La Convenzione di Montreal
17 La Convenzione per lunificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»), è stata sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE (GU L 194, pag. 38), ed è entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità, il 28 giugno 2004. Il suo art. 19, rubricato «Ritardo», prevede quanto segue:
«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. (...)».
18 Lart. 33, n. 1, della Convenzione di Montreal, rubricato «Competenza giurisdizionale», è del seguente tenore:
«Lazione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dellattore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede unimpresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 Il sig. Rehder, residente in Monaco di Baviera, aveva prenotato presso lAir Baltic, compagnia con sede sociale in Riga (Lettonia), un volo da Monaco a Vilnius. La distanza tra Monaco e Vilnius è leggermente inferiore a 1 500 chilometri. Circa trenta minuti prima dellora prevista per la partenza da Monaco di Baviera i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo. Dopo una modifica della prenotazione effettuata dallAir Baltic il ricorrente ha preso un volo per Vilnius via Copenhagen ed è giunto a destinazione più di sei ore dopo lora alla quale avrebbe normalmente dovuto giungervi con il volo prenotato in origine.
20 Con domanda proposta dinanzi allAmtsgericht Erding [Tribunale di Erding], nella cui circoscrizione si trova laeroporto di Monaco di Baviera, il sig. Rehder ha chiesto la condanna dellAir Baltic al pagamento di un indennizzo di EUR 250 conformemente agli artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004. Ritenendo che i servizi di trasporto aereo siano resi nel luogo di partenza dellaereo, il che comporta che il luogo di esecuzione dellobbligazione contrattuale, ai sensi dellart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, sia quello dellaeroporto di partenza, nel caso di specie laeroporto di Monaco di Baviera, lAmtsgericht Erding si è dichiarato competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria del sig. Rehder.
21 Su appello interposto dallAir Baltic, lOberlandesgericht München [Corte dappello di Monaco di Baviera], ritenendo che i servizi di trasporto aereo siano resi nel luogo in cui si trova la sede sociale della compagnia che effettua il volo, ha annullato la sentenza del giudice di primo grado. Avverso la sentenza del giudice dappello il sig. Rehder ha proposto una domanda di «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof [Corte federale di cassazione].
22 Il giudice a quo osserva che la soluzione della questione se lAmtsgericht Erding sia competente nel caso di specie dipende dallinterpretazione dellart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. Esso rileva che, per quanto attiene al primo trattino di tale disposizione, relativo alla compravendita di beni, la Corte ha dichiarato innanzitutto che questa norma di competenza speciale in materia contrattuale fa del luogo di consegna un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate proprio sullobbligo di consegna (sentenza 3 maggio 2007, causa C-386/05, Color Drack, Racc. pag. I-3699, punto 26). La Corte avrebbe poi stabilito che tale norma si applica anche in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni e che, in tal caso, occorre intendere per luogo di esecuzione il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente; tale luogo è, di massima, quello della consegna principale quale determinata in ragione di criteri economici (sentenza Color Drack, cit., punto 40). La Corte avrebbe infine considerato che, ove stabilire il luogo della consegna principale non sia possibile, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia, cosicché in tale eventualità lattore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta (sentenza Color Drack, cit., punto 42).
23 Nondimeno sottolinea il Bundesgerichtshof la stessa Corte ha indicato esplicitamente, al punto 16 sempre della sentenza Color Drack, che le sue considerazioni valevano solo nel caso di una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e non anticipavano la soluzione per il caso di più luoghi di consegna in più Stati membri.
24 Il Bundesgerichtshof si domanda quindi se, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, secondo cui occorre unificare e rendere prevedibili le norme sulla competenza nonché determinare un luogo unico dellesecuzione, il quale, in linea di massima, è quello che presenta il collegamento più stretto tra la controversia e il giudice competente, non occorra interpretare nello stesso modo lart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 e concentrare in via di principio in un unico luogo di esecuzione anche la competenza giurisdizionale per controversie relative alle obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di trasporto aereo internazionale, benché non sia agevole, nellambito di un contratto del genere, stabilire in modo univoco il luogo in cui sono rese, per la parte essenziale, le prestazioni di servizi.
25 Tutto ciò considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se lart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che, anche nel caso dei voli aerei a partire da uno Stato membro della Comunità verso un altro Stato membro della Comunità, occorre ammettere lesistenza di un unico luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali e tale luogo sia quello della prestazione principale quale determinata secondo criteri economici.
2) Qualora debba essere determinato un luogo di adempimento unico, quali criteri siano rilevanti per la sua determinazione; in particolare, se il luogo di adempimento unico sia fissato in funzione del luogo del decollo o del luogo dellatterraggio».
Sulle questioni pregiudiziali
26 In via preliminare, prima di passare allesame delle questioni sollevate dal giudice a quo, occorre rilevare che in alcune osservazioni depositate dinanzi alla Corte è stato sollevato il problema dellapplicabilità, in una situazione come quella su cui verte il procedimento principale, dellart. 33 della Convenzione di Montreal al fine di determinare il giudice competente.
27 Si deve osservare, al riguardo, che il diritto invocato nella fattispecie dal ricorrente nel procedimento principale, diritto tratto dallart. 7 del regolamento n. 261/2004, è un diritto ad un indennizzo forfetario e standardizzato del passeggero a seguito della cancellazione del volo e prescinde dal diritto al risarcimento dei danni sancito allart. 19 della Convenzione di Montreal (v. sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punti 43-46). I diritti fondati sulle succitate disposizioni, rispettivamente, del regolamento n. 261/2004 e della convenzione di Montreal rientrano, dunque, in contesti normativi differenti.
28 Ne consegue che la questione sollevata nel procedimento principale, fondata unicamente sul regolamento n. 261/2004, deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001.
29 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di precisare come debbano essere interpretati i termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto» contenuti nellart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro allaltro, nel contesto di una richiesta di compensazione pecuniaria fondata sul regolamento n. 261/2004.
30 In realtà, con le suddette questioni il giudice del rinvio vuol sapere dalla Corte se, nel caso di una prestazione di servizi come quella oggetto del procedimento principale, debba conferirsi ai suddetti termini la stessa interpretazione che la Corte ha già offerto per il primo trattino della medesima disposizione nella citata sentenza Color Drack nel caso di più luoghi di consegna di beni allinterno di un unico Stato membro.
31 Al punto 18 della citata sentenza Color Drack la Corte si è basata, per rispondere alla questione sottopostale, sulla genesi, sugli obiettivi e sul sistema del regolamento n. 44/2001.
32 A tale proposito la Corte ha ricordato anzitutto che la norma di competenza speciale prevista allart. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 in materia contrattuale, la quale completa il criterio del foro del domicilio del convenuto, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (sentenza Color Drack, cit., punto 22).
33 La Corte ha poi osservato che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni nascenti da un contratto di compravendita di beni, il regolamento n. 44/2001 stabilisce, allart. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, tale criterio di collegamento in modo autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale e di prevedibilità. In una tale ipotesi il luogo di consegna dei beni viene considerato, pertanto, un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di compravendita (sentenza Color Drack, cit., punti 24 e 26).
34 Alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità la Corte ha dichiarato che la norma dettata allart. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica anche in caso di pluralità dei luoghi di consegna dei beni in un unico Stato membro, sottolineando che un solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto (sentenza Color Drack, cit., punti 36 e 38).
35 Infine, sempre in caso di pluralità dei luoghi di consegna dei beni in un unico Stato membro, la Corte ha considerato che il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente è quello della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici, e che, ove stabilire il luogo della consegna principale non sia possibile, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia, per cui in tale ipotesi lattore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta (sentenza Color Drack, cit., punti 40 e 42).
36 Occorre sottolineare che le considerazioni su cui la Corte si è basata per pervenire allinterpretazione formulata nella citata sentenza Color Drack sono valide altresì per i contratti di fornitura di servizi, finanche quando tale fornitura non sia effettuata in un unico Stato membro. Infatti, le regole di competenza speciale previste dal regolamento n. 44/2001 in materia di contratti di vendita di beni e di fornitura di servizi hanno la stessa genesi, perseguono la stessa finalità e occupano la stessa posizione nel sistema istituito da tale regolamento.
37 Gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità che sono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto non possono essere trattati diversamente in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi medesimi in più Stati membri. Una tale distinzione, infatti, non solo non sarebbe corroborata dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, ma sarebbe in contraddizione con la stessa ratio di questultimo, che è quella di contribuire, con lunificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché a un corretto funzionamento del mercato interno in seno alla Comunità (v. primo e secondo considerando del regolamento n. 44/2001).
38 Di conseguenza, anche in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, ovvero quello dove, in forza del contratto, devessere effettuata la fornitura principale dei servizi.
39 A questo riguardo occorre subito constatare che, come ha rilevato il giudice del rinvio, il luogo della sede o del principale stabilimento della compagnia aerea interessata non presenta il necessario stretto collegamento con il contratto. Infatti, le operazioni e le azioni intraprese a partire da tale luogo, in particolare la messa a disposizione di un aeromobile e di un equipaggio adeguati, costituiscono misure logistiche e preparatorie in vista dellesecuzione del contratto di trasporto aereo e non servizi la cui fornitura integrerebbe il contenuto propriamente detto di tale contratto. Altrettanto vale per il luogo della conclusione del contratto di trasporto aereo e per quello di emissione del biglietto.
40 I servizi la cui fornitura corrisponde allesecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone sono, invero, la registrazione e limbarco dei passeggeri e laccoglienza degli stessi a bordo dellaereo nel luogo di decollo stabilito nel contratto di trasporto medesimo, la partenza dellaereo allora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durate il volo e, infine, il loro sbarco, in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e allora convenuti nel contratto. Da questo punto di vista, neppure gli eventuali luoghi di scalo dellaeromobile presentano un collegamento sufficiente con i servizi sostanziali risultanti da detto contratto.
41 Orbene, gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dellaereo, dove per «luoghi di partenza e di arrivo» devono intendersi quelli convenuti nel contratto di trasporto concluso con una sola compagnia aerea, che è il vettore operativo.
42 Si deve tuttavia osservare in proposito che, a differenza delle consegne di beni in luoghi differenti, che costituiscono operazioni distinte e quantificabili al fine di determinare quale sia la consegna economicamente principale, i trasporti aerei costituiscono per loro stessa natura servizi forniti in maniera indivisibile e unitaria dal luogo di partenza a quello di arrivo dellaereo, di modo che rispetto ad essi non è possibile enucleare, in funzione di un criterio economico, una parte della prestazione che costituisca la prestazione principale e sia fornita in un luogo preciso.
43 Ne risulta che tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dellaereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo.
44 Ognuno di tali due luoghi presenta un nesso sufficientemente prossimo con gli elementi materiali della controversia e assicura, pertanto, quel collegamento stretto richiesto dalle regole di competenza speciale enunciate allart. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 tra il contratto e il giudice competente. Di conseguenza, chi chiede un indennizzo ai sensi del regolamento n. 261/2004 può citare la controparte, operando una scelta cui ha diritto, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione si trova uno dei detti luoghi sul fondamento dellart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.
45 Una tale facoltà di scelta in capo allattore non solo rispetta il criterio di prossimità, ma altresì soddisfa lesigenza di prevedibilità, giacché permette tanto allattore quanto al convenuto di identificare facilmente gli organi giurisdizionali che possono essere aditi. Essa è inoltre conforme allobiettivo di certezza del diritto, dal momento che la scelta dellattore è limitata, ex art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, a due sole giurisdizioni. Occorre poi ricordare che è sempre possibile allattore ricorrere al giudice del luogo di domicilio del convenuto, come prevede lart. 2, n. 1, del citato regolamento, ovverosia, nel caso di specie, ai sensi dellart. 60, n. 1, del medesimo regolamento, al giudice nella cui circoscrizione il vettore aereo ha la sede statutaria, lamministrazione centrale o il principale centro dattività, ciò che è conforme allart. 33 della Convenzione di Montreal.
46 Daltro canto, una tale facoltà di scelta, perfino quando gli organi giurisdizionali che possono essere aditi si trovano in Stati membri differenti, è riconosciuta allattore anche dalla costante giurisprudenza della Corte nellambito della competenza speciale in materia di delitti o di quasi delitti, per la quale si vedano lart. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles nonché lart. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse dAlsace», Racc. pag. 1735, punti 24 e 25, nonché 10 giugno 2004, causa C-168/02, Kronhofer, Racc. pag. I-6009, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
47 Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che lart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 devessere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro allaltro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con ununica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dellattore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dellaereo quali indicati in detto contratto.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Lart. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devessere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro allaltro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con ununica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dellattore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dellaereo quali indicati in detto contratto.
Fonte: altalex
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