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Terapia del dolore: il testo approvato dal Senato Progetto di legge approvato dal Senato della Repubblica il 27.01.2010 n° 1771
E' tutelato e garantito laccesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato (...) nellambito dei livelli essenziali di assistenza (...) al fine di assicurare il rispetto della dignità e dellautonomia della persona umana, il bisogno di salute, lequità nellaccesso allassistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Lo prevede il Disegno di Legge n. 1771 approvato dal Senato della Repubblica il 27 gennaio 2010 in materia di terapia del dolore e inviato al Senato della Repubblica.
In particolare le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
* tutela della dignità e dellautonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
* tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
* adeguato sostegno sanitario e socioassistenziale della persona malata e della famiglia.
SENATO DELLA REPUBBLICA, DISEGNO DI LEGGE N. 1771
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 27 gennaio 2010, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, gia` approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallunificazione dei disegni di legge diniziativa dei deputati Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella e Sarubbi; Polledri, Jannone, Lupi e Rivolta; Livia Turco, Binetti, Bossa, Fioroni, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini e Velo; Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci e Zamparutti; Bertolini, Barbieri, Bernardo, Bianconi, Bonciani, Calabria, Carlucci, Cassinelli, Castellani, Castiello, Catone, Cesaro, Cirielli, Colucci, Consolo, Cristaldi, De Corato, De Nichilo Rizzoli, Di Biagio, Divella, Renato Farina, Gregorio Fontana, Vincenzo Antonio Fontana, Frassinetti, Girlanda, Holzmann, Iannarilli, La Loggia, Lamorte, Lisi, Marinello, Giulio Marini, Mazzocchi, Migliori, Mistrello Destro, Orsini, Pagano, Paglia, Palmieri, Pelino, Pianetta, Piso, Porcu, Raisi, Rosso, Santelli, Sbai, Speciale, Stasi, Torrisi, Vella, Ventucci e Vitali; Cota, Di Virgilio, Polledri, Vignali, Pagano, Alessandri, Allasia, Angeli, Barani, Barba, Barbieri, Berardi, Bernardo, Bitonci, Bonino, Buonanno, Calabria, Cassinelli, Castiello, Catanoso, Catone, Chiappori, Ciccioli, Colucci, Comaroli, Crosio, Dal Lago, De Angelis, De Camillis, De Corato, De Nichilo Rizzoli, Di Biagio, Divella, Fallica, Renato Farina, Fedriga, Follegot, Vincenzo Antonio Fontana, Forcolin, Tommaso Foti, Franzoso, Fucci, Fugatti, Galati, Garofalo, Germana` , Goisis, Iannaccone, Iapicca, Laboccetta, Lisi, Lo Monte, Lussana, Maccanti, Mancuso, Marinello, Giulio Marini, Mazzoni, Milanato, Moffa, Laura Molteni, Munerato, Angela Napoli, Negro, Nucara, Paglia, Palmieri, Antonio Pepe, Pianetta, Picchi, Piso, Porcu, Raisi, Rivolta, Rondini, Ruvolo, Saglia, Sbai, Scalera, Scalia, Speciale, Stefani, Toccafondi, Torazzi, Torrisi, Tortoli, Traversa, Valentini, Vella, Ventucci, Versace e Zacchera; Di Virgilio, Barani, Scapagnini, Bocciardo e De Nichilo Rizzoli; Saltamartini, Polledri, Lombardo, Bertolini, Pagano, La Loggia, Palumbo, Di Virgilio, Barani, Castellani, Bocciardo, De Nichilo Rizzoli, Ciccioli, De Luca, Fucci, Garofalo, Girlanda, Mancuso, Patarino, Porcu, Scapagnini, Stagno DAlcontres, Abelli, Gioacchino Alfano, Allasia, Angeli, Aprea, Aracri, Ascierto, Barbaro, Barbieri, Belcastro, Berardi, Bernardo, Bernini Bovicelli, Berruti, Biancofiore, Biava, Bonino, Bragantini, Brigandi`, Briguglio, Carlucci, Castiello, Catanoso, Catone, Cazzola, Ceroni, Cesaro, Chiappori, Cicu, Cirielli, Comaroli, Commercio, Consiglio, Cristaldi, Crosio, De Angelis, De Camillis, De Corato, De Girolamo, DellElce, Di Biagio, Di Caterina, Dima, Divella, Fallica, Renato Farina, Fedriga, Follegot, Vincenzo Antonio Fontana, Forcolin, Formichella, Antonino Foti, Tommaso Foti, Franzoso, Frassinetti, Galati, Garagnani, Germana`, Ghiglia, Gibiino, Gidoni, Giudice, Goisis, Grimaldi, Grimoldi, Iannarilli, Iapicca, Laboccetta, Lainati, Lamorte, Landolfi, Lazzari, Lo Presti, Maccanti, Malgieri, Marinello, Mazzoni, Migliori, Milanese, Milo, Minardo, Minasso, Moffa, Nicola Molteni, Mondello, Mottola, Murgia, Angela Napoli, Nastri, Nizzi, Nola, Orsini, Palmieri, Paolini, Paroli, Pelino, Antonio Pepe, Petrenga, Pianetta, Picchi, Pili, Pittelli, Polidori, Pugliese, Rainieri, Rivolta, Romele, Rondini, Mariarosaria Rossi, Rosso, Ruben, Saglia, Sardelli, Savino, Sbai, Scalia, Scandroglio, Scelli, Sisto, Soglia, Speciale, Stasi, Stradella, Taddei, Testoni, Toccafondi, Togni, Torazzi, Torrisi, Tortoli, Valducci, Vella, Ventucci, Vignali e Volpi:
Disposizioni per garantire laccesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
Art. 1.
(Finalita`)
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. E` tutelato e garantito, in particolare, laccesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dallarticolo 2, comma 1, lettera c), nellambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita` e dellautonomia della persona umana, il bisogno di salute, lequita` nellaccesso allassistenza, la qualita` delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela della dignita` e dellautonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualita` della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socioassistenziale della persona malata e della famiglia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «cure palliative»: linsieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da uninarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde piu` a trattamenti specifici;
b) «terapia del dolore»: linsieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-
terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;
c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonche´ la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;
d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita` assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dallinsieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati allerogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;
e) «assistenza residenziale»: linsieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da e´quipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;
f) «assistenza domiciliare»: linsieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono lerogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per cio` che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle e´quipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale e` in ogni caso parte integrante, garantendo una continuita` assistenziale ininterrotta;
g) «day hospice»: larticolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;
h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: linsieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da e´quipe specialistiche.
Art. 3.
(Competenze del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dellarticolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanita`, tenuto conto anche dellaccordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Lattuazione dei princi`pi della presente legge in conformita` alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dellaccesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui allarticolo 9 dellintesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo allappropriatezza e allefficienza dellutilizzo delle risorse e alla verifica della congruita` tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
Art. 4.
(Campagne di informazione)
1. Il Ministero della salute, dintesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalita` e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonche´ delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nellassistenza nel settore delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nellopinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo allutilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignita`
della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo e` autorizzata la spesa di 50.000 euro per lanno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
Art. 5.
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore)
1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita` agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presi`di ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere lattivazione e lintegrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformita` su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per leta` pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonche´ alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresi`
individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonche´ le modalita` per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalita` organizzative necessari per laccreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita` di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessita` di cura della popolazione residente e ad una disponibilita` adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie.
Per le cure palliative e la terapia del dolore in eta` pediatrica, lintesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui allaccordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. Lintesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalita` organizzative necessarie per laccreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire lintegrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unita` operative di assistenza domiciliare.
La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attivita` erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformita` attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
5. Allattuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dellarticolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»)
1. Al fine di rafforzare lattivita` svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui allaccordo tra il Ministro della sanita`, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», e` autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per lanno 2010 e di 1.000.000 di euro per lanno 2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone lintegrazione a livello territoriale.
3. Con laccordo di cui al comma 2 sono altresi` stabiliti modalita` e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.
Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore allinterno della cartella clinica)
1. Allinterno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonche´ la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dallaccordo tra il Ministro della sanita`, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facolta`
di scegliere gli strumenti piu` adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare allinterno della cartella clinica ai sensi del comma 1.
Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dellistruzione, delluniversita` e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dellarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o piu` decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per listituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui allarticolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dellarticolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che laggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nellassistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuita` assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
3. Laccordo di cui allarticolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attivita` professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nellambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali societa` scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nellambito delle due reti.
5. Allattuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9.
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore)
1. Presso il Ministero della salute e` attivato, eventualmente anche attraverso listituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili allattivita` del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attivita` collaborano lAgenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, lAgenzia italiana del farmaco e lIstituto superiore di sanita`, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dellandamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui allarticolo 3, comma 2, nonche´ dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneita` territoriali e allerogazione delle cure palliative in eta` neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e allutilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;
d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso lanalisi qualitativa e quantitativa dellattivita` delle strutture delle due reti;
e) le attivita` di formazione a livello nazionale e regionale;
f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;
g) le attivita` di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare landamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneita` e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticita` eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute puo` avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa` scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.
4. Per le spese di funzionamento di tale attivita`, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e` autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dallanno 2010.
Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore)
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) e` aggiunto il seguente:
«3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nellallegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»;
b) nel titolo II, dopo larticolo 25 e` aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui allarticolo 17 e delle farmacie) 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette allobbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dellarticolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e` effettuata dallazienda sanitaria locale ovvero da unazienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e` redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di unazienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette allazienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
c) allarticolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente:
«La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui allarticolo 14 e` fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute»;
d) allarticolo 41, comma 1-bis, le parole:
«di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
e) allarticolo 43, dopo il comma 4 e` inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nellambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dallallegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo` essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita` e la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche antidroga, puo`, con proprio decreto, aggiornare lelenco dei farmaci di cui allallegato III-bis»;
f) allarticolo 43, commi 7 e 8, le parole:
«di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa
» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
g) allarticolo 45, comma 1, le parole:
«che si accerta dellidentita` dellacquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» sono sostituite dalle seguenti: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dellacquirente»;
h) allarticolo 45, comma 2, le parole:
«sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;
i) allarticolo 45, dopo il comma 3 e` inserito il seguente:
«3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove leccedenza sia dovuta al numero di unita` posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore»;
l) allarticolo 45, dopo il comma 6 e` inserito il seguente:
«6-bis. Allatto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dellacquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dellultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceita` del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;
m) allarticolo 45, dopo il comma 10 e` aggiunto il seguente:
«10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono piu` confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, puo` spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo` consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purche´ entro il termine di validita` della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato»;
n) allarticolo 60:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine e` ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui allarticolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dellultima registrazione»;
2) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche´
delle aziende autorizzate al commercio allingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalita` indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti:
«e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita` di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»;
o) allarticolo 62, comma 1, le parole:
«sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti:
«sezioni A, B e C,»;
p) allarticolo 63:
1) al comma 1, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro e` conservato per dieci anni a far data dallultima registrazione»;
2) il comma 2 e` abrogato;
q) allarticolo 64, comma 1, le parole:
«previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»;
r) allarticolo 68, dopo il comma 1 e` aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora le irregolarita` riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500»;
s) allarticolo 73, comma 4, le parole:
«e C, di cui allarticolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dellarticolo 14»;
t) allarticolo 75, comma 1, le parole: «e C» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dellarticolo 14».
Art. 11.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui allarticolo 9.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallarticolo 4, comma 3, dallarticolo 6, comma 1, e dallarticolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per lanno 2010, a 1.300.000 euro per lanno 2011, a 300.000 euro per lanno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dallanno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per lanno 2010, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per lanno 2010, a 1.300.000 euro per lanno 2011 e a 300.000 euro per lanno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalita` di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dellarticolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE
Fonte: altalex
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