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  • Si può "rifiutare" un contratto collettivo?

    In queste settimane ha fatto discutere l'iniziativa di alcuni lavoratori, che hanno annunciato l'intenzione di promuovere delle cause giudiziarie per ottenere il riconoscimento del diritto a vedersi applicato solo il contratto collettivo firmato dalle organizzazioni sindacali cui sono iscritti.
    L'iniziativa, legata al recente rinnovo del contratto dei metalmeccanici (ma analoghi problemi si sono posti con riferimento all'accordo di riforma del modello contrattuale, siglato nel gennaio del 2009), nasce dalle tensioni internei che hanno investito i rapporti tra le principali organizzazioni sindacali negli ultimi anni; la natura politico-sindacale di questi conflitti ci consente di osservare che la sede giudiziaria non è certamente il luogo adeguato per la loro composizione.
    Tuttavia, la notizia ci fornisce lo spunto per ricordare alcune problematiche giuridiche che caratterizzano il tema dell'applicazione e dell'efficacia generalizzata del contratto collettivo. Come noto, nel nostro ordinamento, fino all'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, il contratto collettivo non potrà mai avere un'efficacia generalizzata.
    Secondo la norma costituzionale, il contratto collettivo nazionale, per acquisire efficacia erga omnes, dovrebbe essere stipulato da una rappresentanza sindacale nazionale unitaria dei lavoratori. La norma costituzionale non è mai stata attuata, per diversi motivi.
    Una spinta all'efficacia generalizzata del contratto collettivo l'ha data la giurisprudenza, facendo prevalere sull'articolo 39 della Costituzione il principio contenuto nell'art. 36, che attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente; questa retribuzione è stata individuata nei minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi. L'utilizzo di questo meccanismo risolve solo in parte la questione, in quanto il rinvio al contratto collettivo riguarda solo il trattamento retributivo, mentre resta aperto il tema dell'applicazione delle parti normative dello stesso.
    Per questi aspetti, valgono le regole del diritto comune, per determinare l'efficacia del contratto. Se il nuovo contratto non viene firmato da tutte le organizzazioni che avevano firmato il contratto scaduto, esso è pienamente valido ed efficace. Se si volesse negare tale assunto, ci si porrebbe in contraddizione con il principio costituzionale di libertà sindacale; richiedendo l'unanimità delle organizzazioni sindacali nella fase di rinnovo, infatti, si renderebbe insuperabile il veto anche di una soltanto delle organizzazioni sindacali.
    In tale evenienza, resta da capire quale disciplina deve applicarsi nei confronti dei lavoratori non aderenti a una delle organizzazioni firmatarie del contratto.
    Questa situazione è normalmente risolta, sul piano giurisprudenziale, nel senso che il datore di lavoro, una volta che si impegna ad applicare un contratto collettivo, è obbligato ad applicarlo nei confronti di tutti i propri dipendenti. Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui alcuni lavoratori, iscritti a un'organizzazione sindacale che non ha sottoscritto l'accordo, ritengano insoddisfacenti le soluzioni adottate dal nuovo contratto.
    Per questi lavoratori, l'insoddisfazione può costituire un presupposto di richieste di miglioramenti del contratto sottoscritto da organizzazioni diverse dalla propria, ma non consente di impedire l'applicazione del contratto sottoscritto dal datore di lavoro.
    Fonte: ilsole24ore.com


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