rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
Sì alle sigle sugli scontrini per le spese sanitarie
LAgenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio ha ripercorso i dettami a carico del contribuente su obblighi e adempimenti che gli consentano di fruire del beneficio fiscale della detrazione per spese sanitarie.
Loccasione è legata al quesito di un dottore commercialista che ha chiesto, tramite il proprio ordine professionale, di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta, l'indicazione della natura del prodotto acquistato debba avvenire esclusivamente mediante la dicitura farmaco o medicinale, se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti e se è ancora obbligatorio conservare la prescrizione medica.
Diciture sullo scontrino
Per beneficiare della detrazione dimposta per lacquisto di medicinali è necessaria la specifica sullo scontrino dell'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Per evitare abusi, in ordine all'indicazione della natura del prodotto acquistato, è sufficiente che lo scontrino rechi la dicitura generica di farmaco o di medicinale, alla quale sono però equiparabili anche sigle chiaramente riferibili ai farmaci come Otc (medicinale da banco) e Sop (senza obbligo di prescrizione), abbreviazioni come med. e f.co, e termini come omeopatico o ticket.
Via libera anche alla dicitura omeopatico, perché è riconosciuta la natura di medicinale dei prodotti omeopatici.
Per quanto riguarda invece le preparazioni galeniche, cioè i medicinali preparati in farmacia in base a una prescrizione medica destinata a un determinato paziente o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli stati dell'Ue, l'Agenzia ribadisce che ai fini dell'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura farmaco o medicinale e per la qualità lespressione preparazione galenica.
Divieto di documenti integrativi
Non è invece possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia, del foglietto illustrativo o dell'Annuario farmaceutico: ai fini della fruizione del beneficio fiscale, il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura e qualità del prodotto (oltre che quantità).
No alla fotocopia della ricetta
Sempre sulle spese sanitarie il contribuente può tirare un sospiro di sollievo perché non cè più lobbligo di conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla diciture sugli scontrini.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: