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Se le parti sono d'accordo, la "proposta d'acquisto" è un preliminare e la caparra versata va incamerata
Ciò che conta è lincontro delle volontà delle parti ai fini del preliminare di compravendita dellimmobile. Categoria nella quale rientra anche la «proposta daffari»: se laspirante acquirente non si presenta al rogito, il venditore, che non è dichiarato inadempiente, ha diritto a incamerare la caparra confirmatoria anche se non propone una domanda ad hoc. È quanto emerge dalla sentenza 25780/09 della Cassazione.
Il caso
La Suprema corte, contro le conclusioni del pm, decide nel merito e rigetta la domanda introduttiva dellaspirante acquirente che aveva sottoscritto una proposta dacquisto accettata dal proprietario dellimmobile. Sbaglia la corte di merito che ritiene infondate le domande dell'aspirante acquirente ma poi condanna il proprietario a restituire i 5.100 euro incassati, affermando che la somma trasferita a suo tempo fosse priva della causa attributiva. Non cè dubbio che la scrittura intervenuta tra le parti sia un vero preliminare di compravendita: laccettazione della proposta contrattuale da parte del proprietario dellimmobile rivela lincontro delle volontà delle parti. E la somma trasferita è versata a titolo di caparra confirmatoria e acconto-prezzo. Il proprietario, che non risulta inadempiente, può dunque trattenere la caparra sulla sola base dellarticolo 1385 del codice civile. Per il giudice dappello lintempestiva domanda di ritenzione della caparra privava delloriginaria giustificazione la somma incassata dal proprietario: di qui lobbligo di restituzione. Ma la carenza di causa della dazione di denaro - spiegano gli ermellini - sarebbe sopravvenuta solo se fosse venuta meno lobbligazione corrispondente.
Fonte: lastampa.it
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