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Risarcimento danni ? telefonia ?interruzione illegittima della linea telefonica
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli in materia di risarcimento danni subiti a causa di disservizi telefonici. In particolare, un utente, dopo aver ricevuto una fattura telefonica con lindicazione di addebiti relativi a chiamate mai effettuate, decideva, dopo aver effettuato numerosi reclami, di pagare la parte della somma relativa alle sole telefonate fatte, in attesa di ottenere chiarimenti. Il gestore telefonico non accettava la contestazione ed interrompeva, arbitrariamente, la linea del consumatore. Per tali motivi, il fruitore della linea telefonica adiva Giudice di Pace, il quale, con la sentenza in oggetto, ha condannato il gestore telefonico al pagamento della somma di 1.500,00 a titolo di risarcimento danni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli 9^ Sezione civile in persona dellavv. Alfredo Laurenzano, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile n. 20777/2008 R.G. Cont.
TRA L. NICOLA, elett. te dom.to in Napoli al viale G.. n. .. presso lo studio dellAvv. Carlo C. da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dellatto di citazione notificato.
Attore
E WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. in persona del legale rapp. te pro tempore elett.te dom.to in Napoli alla via Cimarosa n. 186 presso lo studio dellAvv. D. C., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti come in atti .
Convenuta
CONCLUSIONI Per lattore accogliersi la domanda con vittoria delle spese giudiziali.Per la convenuta rigettarsi la domanda per infondatezza, inammissibilità ed improcedibilità , con vittoria delle spese giudiziali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lattore, con citazione notificata il 24 dicembre 2007 alla wind Telecomunicazioni s.p.a. la conveniva in giudizio per ottenere il rimborso di somme pagate per telefonate non effettuate, nonché il risarcimento per i danni conseguenti alla sospensione del servizio per un periodo di tempo.Si costituiva la WIND Telecomunicazioni s,p.a. che contestava linammissibilità, limprocedibilità della domanda attorea
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.La domanda è proponibile e procedibile, avendo lattore proceduto ad effettuare il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli, in mancanza del CO.RE.CO Campania, inoltre assolutamente priva di valenza è leccezione sollevata dalla resistente circa la non rispondenza del contenuto della citazione con il contenuto del tentativo di conciliazione presentato dal L..
Dagli atti di causa si evince che in effetti il ricorrente trovò conteggiato nella fattura del servizio di telefonia sottoscritto con WIND delle telefonate satellitari mai effettuate dallo stesso, e che una volta appresane lesistenza effettuò il pagamento dei soli costi riconosciuti e sporse querela contro gli ignoti che avevano utilizzato a sua insaputa la sua utenza telefonica.
A fronte delle comunicazioni inviate alla Wind dal ricorrente, questultima gli sospese lutenza telefonica per un periodo di tempo di circa un mese, fino a quando il ricorrente fu costretto a pagare anche limporto contestato, che solo successivamente gli fu stornato.
Orbene, è ormai prassi consolidata dei gestori di telefonia nei casi di utilizzo abusivo delle utenze da parte di terzi, invece di accollarsi immediatamente tale danno collegato comunque ad una mancata idonea vigilanza e difesa dei servizi forniti, accollarla al cliente e per costringerlo a pagare ed accollarsi il danno minacciano e poi effettuano la sospensione del servizio di telefonia, provocando danni economici e di immagine. IL fatto che la Wind abbia successivamente rimborsato il maltolto da una parte conferma lassunto del L., ma dallaltro non è sufficiente ad eliminare i danni provocati dalla mancata possibilità di utilizzare il servizio di telefonia da parte dellutente, che nella fattispecie per la propria peculiare attività medico ginecologo - investe una particolare necessità lavorativa, e si ripercuote sullimmagine professionale dello stesso. Non può quindi aversi alcun dubbio sulla responsabilità ex contractu della Wind Telecomunicazioni s.p.a. per larbitraria e non giustificata sospensione temporanea della somministrazione del servizio di utenza telefonica al L..
Conseguentemente b la Wind Telecomunicazioni s.p.a. va condannata al risarcimento dei danni causati dal proprio comportamento , nonché le spese per il tentativo di conciliazione esperito, ammontanti queste ultime ad 300,00 ( 100 ,00 versate alla camera di commercio di Napoli ed 200,00 per lassistenza legale).
Circa la quantificazione dei danni provocati, premesso che non possono essere contenuti nella misura indicata dalla WIND nella carta dei servizi sia perché costituenti una clausola vessatoria , sia perché tale Carta dei servizi non risulta sottoscritta dal L. e tantomeno risulta sottoscritta tale clausola vessatoria, deve valutarsi nella misura sia del costo di un mese di servizio che il concorrente ha dovuto effettuare con altri gestori o utenze pari ad 200,00 come da fatture esibite dalla WIND, sia del disagio pratico nellesercizio dellattività e della figura fatta nei confronti della propria clientela, che in via equitativa può quantificarsi in 500,00Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Giudice di Pace di Napoli 9^ sezione civile dott. Laurenzano Alfredo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da L. Nicola contro WIND Telecomunicazioni s.p.a. accoglie la domanda, dichiara la responsabilità contrattuale della WIND Telecomunicazioni s.p.a., la condanna per il risarcimento dei danni provocati al pagamento di 1.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna la WIND Telecominicazioni s.p.a. alla refusione delle spese giudiziali in favore di L. Nicola, con attribuzione allavvocato Carlo C., che liquida in assenza di nota specifica in 865, 75 di cui 100,00 per spese, 365, 75 per diritti ed 400,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Napoli il 12.12.2008
Fonte: giudicedipace.it
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