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Nullo il contratto d?appalto stipulato in seguito al pagamento di una tangente
Con la sentenza 16 febbraio 2010 n. 3672, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato allEnte, in caso di indebita aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al pagamento di una tangente da parte dellimprenditore/appaltatore.
La sentenza ha precisato che il danno patrimoniale consiste nellillecita alterazione del prezzo degli appalti, mentre quello non patrimoniale nel danno causato allimmagine dellEnte pubblico.
La Suprema Corte ha chiarito che l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dellinteresse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per lespletamento dei lavori, comporta la nullità dal contratto per contrasto con le relative norme inderogabili.
Inoltre, precisa che Se poi la violazione di dette norme è stata altresì preordinata alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nellinteresse pubblico generale - che nel reato di corruzione è il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione - la nullità per contrasto con norme imperative sussiste anche sotto tale ulteriore profilo, e deve esser dichiarata onde impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze.
Come conseguenza della nullità del contratto i Giudici ritengono non siano dovuti, da parte degli Enti, i compensi contrattualmente previsti per i lavori eseguiti dallappaltatore illegittimo aggiudicatario.
Fonte: ilsole24ore.com
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