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Non commette peculato chi si appropria del denaro dei contribuenti senza esercitarne il possesso
Non risponde del reato di peculato il dipendente pubblico che si appropria di denaro dei contribuenti senza titolo ma che di fatto non ne ha la disponibilità. Infatti, vanno assolti il sindaco e il comandante dei vigili che deliberano, senza titolo, il versamento delle somme dovute per infrazioni al codice della strada su un conto del comune in attesa dellattivazione di quello appartenente al consorzio formato con altri enti locali, unico legittimato a ricevere il denaro.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza 15 gennaio 2010, ha annullato senza rinvio la condanna disposta nei confronti del sindaco e del comandante dei vigili che avevano fatto confluire (senza titolo) delle somme dovute per delle multe su un conto dell'ente locale in attesa dell'attivazione di quello creato per il consorzio fra i comuni vicini.
Non si configura il reato di peculato, - hanno mottivato i giudici - qualora allatto di disposizione del denaro da parte del pubblico ufficiale, non corrisponda unappropriazione dello stesso. Il presupposto del reato è infatti rappresentato dal possesso di denaro dovendo tale nozione intendersi comprensiva non soltanto della "detenzione materiale della cosa", ma anche della sua "disponibilità giuridica", nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di propria competenza, di inserirsi nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che la " inversione del titolo del possesso" da parte del pubblico ufficiale presuppone che la condotta realizzata riveli il suo atteggiarsi uti dominus rispetto al danaro del quale ha il possesso in ragione del proprio ufficio, in modo che l'appropriazione sia l'effetto anche di atti di disposizione giuridica del danaro, indisponi bile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. In altri termini, il potere di disposizione può essere solo il presupposto del peculato e non può mai essere identificato con la condotta tipica che è e resta in ogni caso l'appropriazione.
Fonte: cassazione.net
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