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  • Non basta estrapolare una parte di un marchio registrato per avere un segno a carattere distintivo

    Metà o un quarto di un marchio registrato, estrapolati dal contesto, non hanno lo stesso carattere distintivo dell'intero simbolo. Il criterio da applicare per riconoscere la tutela comunitaria impone sempre di valutare la capacità o meno del marchio di individuare i prodotti o i servizi sul mercato in modo da essere riconosciuto dai consumatori.

    Il caso
    Non ride di certo la società belga che ha chiesto la registrazione internazionale per un logo raffigurante un mezzo smiley, figura registrata come marchio comunitario: è stata confermata la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno che ha negato la protezione Ue al sorriso a mezza bocca “adottato” dall'azienda. È quanto emerge dalla sentenza nella causa 139/08 emessa dalla prima sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    La decisione
    Il marchio - ricordano i giudici Ue - aiuta i consumatori a regolarsi nelle scelte di acquisto: riconoscendo in un articolo il tratto distintivo di un'impresa possono, in base alla precedente esperienza, confermare o negare la fiducia alla casa produttrice. Nella specie gli articoli “griffati” con un mezzo smiley appartengono al settore della moda ma non sono tanto sofisticati o costosi da rendere molto rilevante l'attenzione del pubblico nei loro confronti. Il carattere distintivo del logo, dunque, va valutato tenendo conto delle presunte aspettative di un consumatore medio che non dimostra un livello di sensibilità particolarmente elevato. E dalla valutazione effettuata dai giudici emerge che il simbolo grafico di cui si chiedeva la registrazione internazionale mostra linee piuttosto essenziali e ha soprattutto una funzione decorativa: laddove il marchio non contiene elementi che possono facilmente essere memorizzati dal consumatore di riferimento, pur relativamente attento, non si può affermare che l'elemento grafico prescelto certifichi l'origine commerciale del prodotto. L'azienda produttrice che ha scelto di affidarsi al mezzo sorriso, fra l'altro, non dimostra in giudizio che l'intero simbolo, in quanto marchio registrato a livello Ue, sia a sua volta conosciuto dal pubblico di riferimento: non è dunque possibile accertare la possibile associazione fra il nuovo marchio proposto e quello già protetto dalle autorità comunitarie, tanto più che bisognerebbe fare affidamento sull'immagine - giocoforza imperfetta - che il consumatore custodisce da qualche parte nella memoria. È legittimo, dunque, opporre un impedimento assoluto alla registrazione del “sorriso a metà” e alla società belga, per ora, non resta che l'amaro in bocca.
    Fonte: lastampa.it


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