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  • No alla sostituzione degli ascensori senza maggioranza qualificata se il giudice non fornisce la motivazione

    Quando la lite condominiale è scoppiata sulla sostituzione degli ascensori, il giudice non può escludere la necessità della maggioranza qualificata per la delibera che dava il via ai lavori senza fornire una motivazione adeguata. È quanto emerge dalla sentenza 26168/09, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.

    Il caso
    E' stata bocciata, contro le conclusioni del pm, la sentenza d’appello. La Corte di merito esclude che i lavori relativi ai tre elevatori decisi dall’assemblea potessero rientrare tra le «riparazioni straordinarie di notevole entità» di cui al quarto comma dell’articolo 1136 del codice civile. Per la validità di questo tipo di decisioni serve la maggioranza disposta dal secondo comma della disposizione, vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio condominiale. Hanno invece ragione i condomini, che sostengono l’insufficienza dalla maggioranza accertata (350,474 millesimi) e con loro il giudice di prime cure: la decisione di secondo grado doveva essere supportata da una «minima, indispensabile motivazione»: sarebbe stato necessario un riferimento alla spesa prevista per i lavori deliberati (che pure ammontava, vent’anni fa, a 360 milioni di lire), al rapporto fra l’esborso e il valore dell’edificio e alla ricaduta economica sui singoli proprietari. Insomma: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda.
    Fonte: lastampa.it


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