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Licenziamento per soppressione di settore aziendale: prevale la valutazione del datore
Una sentenza del Tribunale civile di Bari (sentenza n. 19396/09) afferma che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, quale quello legato alla soppressione di un settore lavorativo, di un reparto o di un posto, va rimesso alla valutazione del datore di lavoro, le cui scelte sono espressione della libertà di iniziativa economica, tutelata dall'art. 41, Cost., senza che il Giudice possa sindacarle sotto il profilo della congruità ed opportunità. Il giudice deve invece controllare che il riassetto posto a base del licenziamento sia effettivo e non pretestuoso, e che non sussista la possibilità di una utilizzazione del lavoratore in altre mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte.
Fonte: lastampa.it
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