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  • L'attenuante solo con danno risarcito

    L'attenuante del risarcimento del danno ha natura oggettiva ed è funzionale solo al ristoro del pregiudizio subìto dalla persona offesa. In sostanza, per ottenere lo sconto di pena non basta la buona volontà del reo nel mettere a disposizione quel (poco o tanto) che ha, ma si deve far riferimento unicamente all'interesse di chi è stato vittima del torto.La Corte di cassazione, con la sentenza 5951/10 della seconda sezione penale, ristabilisce la preminenza della figura della persona offesa nel giudizio di bilanciamento, e prima ancora di applicazione, delle circostanze.

    La questione era stata sollevata dalla Procura generale di Genova, impugnando il trattamento favorevole del concorrente in una rapina: all'imputato, 22enne, era stata riconosciuta l'attenuante specifica per aver offerto, per il risarcimento del danno morale della vittima, una somma ritenuta «adeguata» rispetto alle sue proprie capacità economiche. Per la Cassazione, la concessione dell'attenuante in questo caso è del tutto erronea, semplicemente perché nel suo importo complessivo il risarcimento non era esaustivo in relazione al danno provocato. L'attenuante del comma 6 dell'articolo 62 del codice penale, infatti, a dispetto del suo tradizionale inquadramento giurisprudenziale (che la collegava alla resipiscenza del colpevole e al sacrificio che questi proponeva del suo patrimonio), oggi ha assunto natura strettamente oggettiva. La ratio dell'attenuante, scrive il relatore, sta «nel preminente interesse della vittima del reato, quale incentivo a un pronto e totale ristoro del danno», incentivo che uscirebbe vanificato nei confronti del colpevole non abbiente.La collocazione dell'attenuante specifica deve essere «costituzionalmente orientata» e riletta nel bilanciamento degli interessi coinvolti: sotto questa prospettiva l'istituto «ha natura soggettiva solo quanto agli effetti, ma non anche ai fini del suo contenuto, l'analisi del quale deve invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva».

    A Agiudizio della Cassazione, nemmeno «il trasferimento spontaneo di tutti beni dell'imputato alla persona offesa varrebbe a rendere A operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno»; quindi, nel conflitto di interessi tra reo e vittima , Al'interesse d i questa « Anon lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento, per le quali soccorrono altri istituti del diritto penale».
    Fonte: ilsole24ore.com


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