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L'adesivo sul cassonetto dei rifiuti è pubblicità. Ma l'azienda evita la sanzione
Galeotto fu il cassonetto. I contenitori della nettezza urbana, specie nelle grandi città, pullulano di adesivi che reclamizzano lattività di aziende e artigiani: dai motorecapiti agli idraulici, fino agli svuotacantine. Il messaggio è comunque pubblicitario e per laffissione senza autorizzazione scatta la multa: lazienda, però, evita la sanzione se non si accerta il rapporto fra lautore della trasgressione e chi beneficia dellattività promozionale. Lo precisa la sentenza 26927/09, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Il caso
La Suprema corte decide nel merito annullando lordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Roma ai danni di unazienda di recapiti espressi. È rimasta ignota la mano che attaccava gli adesivi incriminati con il numero telefonico della società: eppure il giudice di prime cure condanna la società a pagare la multa per laffissione abusiva. Perché sbaglia? È vero: la responsabilità solidale di chi beneficia del messaggio pubblicitario è sì prevista dallarticolo 6, comma 2, del D.Lgs 507/93 ma riguarda soltanto lobbligazione tributaria. Per la sanzione amministrativa il discorso cambia. La responsabilità solidale si configura per lazienda, così come per lente privo di personalità giuridica, quando la violazione è commessa da un suo rappresentante o dipendente. E altrettanto vale se il rapporto con il trasgressore si configura in termini di affidamento, inteso come consegna materiale, o di avvalimento, con lazienda che riveste il ruolo del committente. È però sempre necessario che lattività pubblicitaria sia riconducibile alla società: va esclusa la responsabilità oggettiva, vale a dire che la solidarietà possa scattare per il solo fatto di aver potuto trarre giovamento dal messaggio promozionale.
Fonte: lastampa.it
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