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La sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell?aggiudicazione
Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere delle domande sulla caducazione del contratto di appalto, a seguito dellannullamento dellaggiudicazione della gara.
Così hanno stabillito le Sezioni Unite della Cassazione, con la Ordinanza n.2906 del 10 febbraio 2010.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto allorientamento fino ad oggi sostenuto (a partire dalla sentenza S.U. 28 .12. 2007 n. 27169), in base al quale sussiste(va) la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande per ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia o lannullamento del contratto dappalto a seguito dellannullamento dellaggiudicazione, sul presupposto che ogni domanda sulla caducazione del contratto riguarda solo diritti soggettivi in assenza di qualsiasi potere autoritativo della P.A. esercitato sia nella conclusione dellappalto che nella sua esecuzione.
La negazione dei poteri cognitivi del giudice amministrativo sullappalto concluso dalla P.A. con il contraente leso, trova(va) fondamento sull'art. 244 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sull'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che, al primo comma, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie relative alle procedure di affidamento di lavori per la scelta del contraente, mantenendole distinte da quelle relative ai diritti soggettivi inerenti al contratto stipulato dalla pubblica amministrazione con l'aggiudicatario individuato in contrasto con la legge, riservate al giudice ordinario.
Lordinanza 2906/2010 offre alla Corte loccasione, al contempo, di ripercorrere le posizioni precedentemente sostenute in materia e di esplicitare le ragioni del cambio di orientamento.
Al riguardo, vengono ricordate anche alcune pronunce della stessa Corte che già indicavano una diversa soluzione rispetto a quella appena citata, sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dallart. 7 del della legge n. 205 del 2000, nelle materie di giurisdizione esclusiva, deve conoscere il giudice amministrativo anche in ordine alla reintegrazione in forma specifica che il ricorrente è legittimato a chiedere ad esso con la domanda di caducazione degli effetti del contratto concluso in base ad una procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente svolta in modo illegittimo (in tal senso: S.U. ord. 19 agosto 2008 n. 18735 e 31 ottobre 2008 n. 26302).
A giustificazione del rivoluzionario cambio di rotta, le Sezioni Unite richiamano la Direttiva Ricorsi n.66/2007 (i cui principi dovevano essere trasposti nel diritto interno entro il 20.12.2009), affermando che sin dalla data di entrata in vigore di essa, una interpretazione orientata costituzionalmente e quindi comunitariamente (art. 117 Cost.) delle norme , per le gare bandite dopo tale data, rende necessario l'esame congiunto della domanda di invalidità dell'aggiudicazione e di privazione degli effetti del contratto concluso, nonostante l'annullamento della gara, prima o dopo la decisione del giudice adito, in ragione dei principi che la norma comunitaria impone agli Stati membri di attuare che corrispondono a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato nella carta costituzionale.
Per la Corte, questa conclusione risulta conforme alle norme costituzionali che impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.), perché la rilevanza della connessione denegata in passato per la cognizione congiunta della lesione degli interessi legittimi e dei diritti conseguenti, non è oggi contestabile, derivando da norma comunitaria incidente sulla ermeneutica delle norme interne (art. 117), che è vincolante in tale senso per l'interprete.
La pronuncia epocale apre, dunque, le porte a nuovi scenari, superando di fatto il legislatore alle prese con il recepimento della direttiva ricorsi.
Fonte: ilsole24ore.com
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