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  • La competenza nel giudizio in caso di fallimento del datore di lavoro

    Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte come insinuazione nello stato passivo di fronte al giudice fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato e per il riconoscimento eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento.

    Ne consegue che ove vengano proposte con il rito speciale del lavoro contemporaneamente domande nei confronti di una società fallita e di una società in bonis, il giudice adito non dovrà dichiarare la propria incompetenza, ma dovrà dichiarare improcedibili le domande avanzate nei confronti della prima e dovrà esaminare quelle proposte nei confronti della seconda, con l'unica eccezione al principio generale che la giurisdizione del lavoro permane per la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, anche se proposta nei confronti del fallito.

    A ribadire il principio di diritto è la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2411 del 2 febbraio 2010.
    Fonte: ilsole24ore.com


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