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Esclusione della gara per irregolarità contributiva TAR Lazio-Roma, sez. III, sentenza 11.11.2009 n° 11091
Non basta una omissione saltuaria a far scattare il divieto annuale e l'A.V.C.P. deve valutare eventuali esimenti prima di iscrivere annotazioni pregiudizievoli sul casellario.
"È allora agevolmente desumibile, rispetto alla dichiarazione resa in sede di gara, lassenza di elemento soggettivo del mendacio, alla luce tanto della comprovata correttezza dellimpresa per un congruo periodo temporale, anteriore e successivo alla gara, quanto della circostanza che la dichiarazione per cui è controversia è stata resa solo dieci giorni dopo il rilascio di un durc positivo.
La valutazione di siffatte circostanze è del resto ammessa dalla stessa Avcp, che nella propria determinazione n. 1/2008 individua la norma agendi per il caso in cui sia messa a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e delleventuale dichiarazione non veritiera resa dalloperatore economico: in tale ipotesi, cioè, essa procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti linesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque linconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante (la clausola di salvezza riportata nellultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che impone lanalisi di eventuali esimenti addotte dallimpresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere).Lannotazione per false dichiarazioni (ostativa della partecipazione della ricorrente a ulteriori gare) è dunque illegittima e va pertanto annullata".
La massima sopra riportata si riferisce ad un ipotesi in cui un'impresa partecipava ad una pubblica gara e, appena un giorno dopo aver presentato l'offerta, ometteva il versamento dei contributi dovuti alla Cassa edile. Nel corso della procedura la Stazione appaltante ricontrava tale irregolarità e provvedeva ad escludere il concorrente segnalando l'accaduto all'Autorità di Vigilanza la quale annotava lo stesso con conseguente divieto annuale di partecipazione alle pubbliche gare.
L'impresa ha pertanto proposto ricorso al TAR del Lazio depositando - al fine di dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (dovuto in effetti ad un errore dell'addetta ai versamenti) - i DURC relativi a tutto l'anno solare 2008 da cui si evinceva che l'unica isolata svista era quella rilevata dalla Stazione appaltante.
Il TAR del Lazio, discostandosi dall'orientamento che prevede il c.d. "automatismo" della sanzione, ha ritenuto difettare l'elemento soggettivo dell'illecito alla luce della dimostrata occasionalità della omissione contributiva.
Inoltre, sempre con la sentenza 11091/2009, il TAR del Lazio ha riconosciuto il potere/dovere dell'AVCP di analizzare eventuali esimenti prima di provvedere ad annotazioni pregiudizievoli. Detta affermazione supera evidentamente l'indirizzo che riteneva l'Autorità priva del potere di sindacare le comunicazioni effettuate dalle Stazioni appaltanti e le qualificazioni in esse formulate (ad es. di false dichiarazioni) e tenuta sic et simpliciter ad effettuare l'annotazione. A seguito della pronuncia in commento, infatti, l'AVCP, ricevuta una segnalazione, sarà tenuta ad aprire un procedimento in contraddittorio con l'Impresa al fine di esercitare il proprio "potere valutativo" valutando le eventuiali esimenti del caso.
T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione III
Sentenza 11 novembre 2009, n. 11091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4530/2009 R.g. proposto da X. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavv. Francesco Marascio, presso il cui studio in Roma, Via G.B. Martini n. 2, ha eletto domicilio
contro
lAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
nei confronti di
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallavv. Adriana Masaracchia, elettivamente domiciliato presso lo studio dellavv. Elisabetta Esposito in Roma, Via R. Lanciani n. 74
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento in data 2 aprile 2009 con cui lAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha comunicato lavvenuta annotazione in data 1° aprile 2009 nel casellario informatico delle imprese a carico della ricorrente, a seguito di segnalazione del Comune di Palermo sullesclusione dalla gara per laffidamento dei lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria degli alloggi di dipendenza e/o pertinenza comunale(Palermo Sud) Esercizio 2006, in quanto dal durc presentato risultava che la ricorrente non era in regola con i versamenti nei confronti della Cassa edile alla data del 15.5.2008 e dellavvenuto accertamento del mancato riscontro oggettivo delle autodichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara; della predetta annotazione; del provvedimento di cui alla nota 27.11.2008, mai reso noto alla ricorrente, con cui il Comune di Palermo ha comunicato allAutorità lesclusione della deducente dalla procedura di gara; del precedente provvedimento n. 1461/2008, anchesso mai notificato alla ricorrente, con cui la stazione appaltante ha disposto lesclusione dalla procedura nella parte in cui si è dato corso alle comunicazioni nonché allescussione della garanzia; di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto latto di costituzione delle intimate amministrazioni;
viste le memorie e gli atti tutti della causa;
sentiti per le parti alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, relatore il cons. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente instaurato la società X., premettendo di esser stata esclusa dalla gara specificata in epigrafe sul rilievo della posizione di irregolarità al 15 maggio 2008 (data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e delle relative dichiarazioni) rispetto agli obblighi contributivi ex art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163/06, secondo il durc rilasciato alla stazione appaltante in data 24 luglio 2008, ha chiesto lannullamento delliscrizione nel Casellario informatico presso lOsservatorio dei contratti pubblici, disposta anche in relazione al mancato riscontro oggettivo delle autodichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara.
A sostegno del gravame essa ha lamentato i vizi di violazione degli artt. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163/06, 27 d.P.R. n. 34/2000 e 19 del testo coordinato della l. n. 109/94 (vigente in Sicilia dal 3 dicembre 2005) nonché di eccesso di potere sotto vari profili, in quanto: a) lomissione contributiva (consistente nel mancato pagamento di 962 euro, di cui 342 per contributi e 620 per accantonamenti) non sarebbe grave né definitivamente accertata (come richiesto dallart. 38 cit.), e comunque sarebbe stata sanata dalla ricorrente non appena avutane contezza (solo in epoca successiva alla dichiarazione di gara); b) non sussisterebbe alcuna falsa dichiarazione sulla mancata commissione di gravi violazioni agli obblighi contributivi, risultando ascrivibili a errore scusabile le difformità tra le dichiarazioni rese in sede di gara e i documenti successivamente acquisiti dalla stazione appaltante; c) le comunicazioni del Comune di Palermo allAutorità sarebbero state erroneamente inoltrate in conseguenza di una pretesa carenza di requisiti di ordine generale; d) ai sensi dellart. 10 del decreto dellAssessore regionale ai lavori pubblici in data 24 febbraio 2006, applicabile nella Regione Siciliana, la partecipazione ad altre procedura di affidamento non sarebbe impedita dallesclusione da una selezione per mancata dimostrazione della regolarità contributiva.
Costituitesi in resistenza le intimate e depositate dalle parti memorie difensive, alla suindicata udienza di merito la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, avente ad oggetto lannotazione nel Casellario disposta a seguito dellesclusione disposta dal Comune di Palermo secondo quanto innanzi riportato, è fondato per quanto di ragione.
2.1. Risulta dagli atti che alla data della dichiarazione presentata in sede di gara (15 maggio 2008) la ricorrente non risultava in regola col versamento dei contributi alla Cassa edile (cfr. durc 24.7.208, all. 5 Comune).
La società istante ha tuttavia chiarito (senza che le amministrazioni intimate abbiano contestato gli assunti): a) che tali contributi erano dovuti alla data del 16 maggio 2008; b) che listante stessa è sempre stata regolare nellassolvimento dei propri obblighi contributivi e previdenziali (cfr. pag. 2 mem. 8.10.09). In relazione a questultima deduzione, la ricorrente ha prodotto 13 durc relativi al periodo dal 5.11.2007 al 27.1.2009, tutti comprovanti la sua regolarità contributiva; tra questi si rinviene il durc del 5 maggio 2008, che reca quale data di riferimento dellattestazione il 14 aprile 2008 (cfr. all. 6 ric.).
È allora agevolmente desumibile, rispetto alla dichiarazione resa in sede di gara, lassenza di elemento soggettivo del mendacio, alla luce tanto della comprovata correttezza dellimpresa per un congruo periodo temporale, anteriore e successivo alla gara, quanto della circostanza che la dichiarazione per cui è controversia è stata resa solo dieci giorni dopo il rilascio di un durc positivo.
La valutazione di siffatte circostanze è del resto ammessa dalla stessa Avcp, che nella propria determinazione n. 1/2008 individua la norma agendi per il caso in cui sia messa a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e delleventuale dichiarazione non veritiera resa dalloperatore economico: in tale ipotesi, cioè, essa procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti linesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque linconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante (la clausola di salvezza riportata nellultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che impone lanalisi di eventuali esimenti addotte dallimpresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere).
Lannotazione per false dichiarazioni (ostativa della partecipazione della ricorrente a ulteriori gare) è dunque illegittima e va pertanto annullata.
2.2. Vanno invece disattese le domande aventi ad oggetto la comunicazione (allAutorità resistente e alla competente Autorità giudiziaria) dellestromissione dalla gara nonché lescussione della cauzione: la prima domanda in quanto - in disparte la dubbia lesività (e dunque la portata provvedimentale) della comunicazione - infondata, perché con la determinazione n. 1/2005 (ricordata dallamministrazione comunale) lAvcp ha condivisibilmente stabilito come lobbligo di segnalazione si estende alla mancata dimostrazione anche dei requisiti di ordine generale; la seconda è invece inammissibile, non risultando dagli atti di causa che la cauzione sia stata escussa (il provv. n. 1461/2008, cui listante si riferisce nellepigrafe del proprio atto introduttivo, non reca infatti alcuna determinazione concernente la garanzia; cfr. all. 3 amm. com.).
Da quanto detto segue, in accoglimento del relativo mezzo (e assorbiti gli altri), lillegittimità delliscrizione per falsa dichiarazione. Lannotazione impugnata va pertanto annullata.
3. Le oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso consentono di ravvisare i presupposti per disporre lintegrale compensazione delle spese di lite (con lavvertenza che il capo sulle spese non è stato riportato nel dispositivo in precedenza pubblicato per mero errore materiale).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per leffetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dallAutorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2009, con lintervento dei signori:
Bruno Amoroso, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
Fonte: altalex
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