rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Esame di avvocato, non amesso gli orali: quale Tar decide sull'impugnazione? Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 18.01.2010 n° 141

    Deve ritenersi che, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112/2003, convertito nella l. n. 180/2003, rientra nella competenza del T.A.R. locale la controversia avente ad oggetto la contestazione della mancata ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione forense, in quanto provvedimento adottato da organo straordinario dell’amministrazione centrale avente sede nella circoscrizione di tale giudice, che inibisce la partecipazione a fase concorsuale destinata a svolgersi nel medesimo ambito territoriale.

    Con l’arresto in esame, i giudici affermano che il provvedimento di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione alla professione di Avvocato deve essere impugnato dinnanzi al T.A.R. della Regione ove ha sede la Corte di Appello presso la quale si sono tenute le prove scritte.

    Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 112/2003, la sottocommissione competente ad emettere gli atti riguardanti il concorso è espropriata delle sole operazioni concernenti la correzione degli elaborati scritti, operazioni che assumono una valenza meramente accessoria e strumentale rispetto all’adozione dei provvedimenti intermedi e finali attribuiti alla propria competenza.

    …è quest’ultimo organo che provvede a svolgere le funzioni decisive sul piano giuridico, ammettendo i candidati alle prove orali, sicché gli effetti dell’atto di esclusione da tali prove si producono in via immediata e diretta nel medesimo ambito territoriale in cui, in precedenza, sono stati presi i provvedimenti di ammissione alla sessione di esami e si sono svolte le prove scritte.

    Nel caso di specie, atteso che si trattava di un esame di abilitazione tenuto presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, è stata affermata la competenza del T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria, risultando del tutto eccentrica la proposizione del ricorso innanzi al T.A.R. della Sicilia, sezione di Catania.

    Pertanto, nessun rilievo assume la circostanza che la correzione delle prove scritte sia stata effettuata presso una Corte di Appello avente sede nella Regione Sicilia.

    Consiglio di Stato

    Sezione IV

    Decisione 18 gennaio 2010, n. 141

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    DECISIONE

    Sul ricorso numero di registro generale 7830 del 2009, proposto da:

    Ministero della Giustizia, Commissione Per L'Esame di Avvocato c/o Corte di Appello di Reggio Calabria - Sessione 2008, Commissione Per L'Esame di Avvocato c/o Corte di Appello di Lecce - Sessione 2008, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    contro

    V. B., rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero D'Alia, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

    per la riforma

    della ordinanza collegiale del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE IV n. 00411/2009, resa tra le parti, concernente ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI.

    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di V. B.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 il dott. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Nessuno presente per le parti;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO

    Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia- sezione di Catania, il dr. V. B. ha impugnato la graduatoria dei soggetti che hanno superato l’esame scritto per l’abilitazione forense pubblicata presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 24/06/09 e il verbale n. 31 del 4/2/09 con cui la Commissione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di Lecce, sessione 2008, ha valutato con esito negativo gli elaborati scritti redatti dal ricorrente, nonché le valutazioni numeriche degli elaborati redatti dal ricorrente.

    L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di competenza, con atto regolarmente notificato alla controparte e depositato in data 31 luglio 2009 presso il T.A.R. Sicilia- sezione di Catania, deducendo che sono stati impugnati atti promananti dalla Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di Reggio Calabria e dalla Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di Lecce , di talché deve essere ritenuto competente il T.A.R. di Reggio Calabria, ai sensi dell’art.3, secondo comma, della L.6 dicembre 1971 n. 1034..

    Mancando l’adesione dell’ altra parte e ritenendo il T.A.R. la non manifesta infondatezza della eccezione formulata, gli atti sono stati trasmessi al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento con ordinanza n. 1300/09.

    DIRITTO

    Respinta, anzitutto, la eccezione di nullità della notifica del ricorso per regolamento di competenza, riproposta dal dr. B., cui il TAR ha già risposto con argomentazioni che il Collegio pienamente condivide, l’istanza va ritenuta rituale, perché tempestivamente notificata e depositata nei termini di legge.

    Nel merito, l’istanza di regolamento di competenza è fondata.

    Invero, tradizionalmente si è ritenuto rientrare nella competenza del giudice territoriale (e non del T.a.r. del Lazio), il ricorso contro il giudizio di esclusione dalle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (cfr. , fra le altre, Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2518; 10 aprile 2006, n. 1972).

    Nel caso di specie sono stati impugnati atti emanati da organi straordinari dell’amministrazione che hanno sede nella circoscrizione di T.a.r. diversi.

    Ciò è dovuto alle incisive riforme recate – con la tecnica della novella - dal d.l. n. 112 del 2003 convertito nella l. n. 180 del 2003, alla disciplina dettata per lo svolgimento dell’esame di abilitazione dal r.d.l. n. 1578 del 1933 e dal r.d. n. 37 del 1934.

    Emerge dall’analisi del complesso procedimento (e segnatamente delle operazioni intestate alle varie sottocommissioni), preordinato all’individuazione dei candidati idonei:

    che ciascun candidato è legato, sotto il profilo giuridico, alla sottocommissione insediata presso la Corte d’appello di appartenenza;

    che tale sottocommissione è espropriata delle sole operazioni concernenti la correzione degli elaborati scritti, operazioni che assumono una valenza meramente accessoria e strumentale rispetto all’adozione dei provvedimenti intermedi e finali attribuiti alla propria competenza;

    che, in dettaglio, è quest’ultimo organo che provvede a svolgere le funzioni decisive sul piano giuridico, ammettendo i candidati alle prove orali, sicchè gli effetti dell’atto di esclusione da tali prove, si producono in via immediata e diretta nel medesimo ambito territoriale in cui, in precedenza, sono stati presi i provvedimenti di ammissione alla sessione di esami e si sono svolte le prove scritte.

    Pertanto deve ritenersi che anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2003, convertito nella l. n. 180 del 2003, rientra nella competenza del T.a.r. locale la controversia avente ad oggetto la contestazione della mancata ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione forense, in quanto provvedimento adottato da organo straordinario dell’amministrazione centrale avente sede nella circoscrizione di tale giudice, che inibisce la partecipazione a fase concorsuale destinata a svolgersi nel medesimo ambito territoriale(cfr., in termini, dec. n. 1972/06 cit.).

    Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, la sezione osserva che il ricorrente in primo grado avrebbe dovuto impugnare gli atti contestati davanti al T.a.r. della Calabria, sezione di Reggio Calabria, risultando del tutto eccentrica la proposizione del ricorso innanzi al T.a.r. della Sicilia, sezione di Catania.

    A tanto consegue l’accoglimento del ricorso.

    Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, pronunciando sul regolamento di competenza proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara competente il T.A.r della Calabria-sede di Reggio Calabria.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

    Armando Pozzi, Presidente FF

    Anna Leoni, Consigliere, Estensore

    Salvatore Cacace, Consigliere

    Sergio De Felice, Consigliere

    Raffaele Greco, Consigliere

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Il Segretario

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/01/2010.
    Fonte: altalex


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________