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  • È tempestiva la contestazione del datore che attende l'esito del processo penale prima di licenziare

    Interpretazione elastica per il principio di immediatezza della contestazione dell’addebito. Nel senso che se il fatto disciplinare commesso dal dipendente ha pure rilevanza penale, il principio in esame può essere soddisfatto anche da una contestazione intervenuta dopo che il procedimento penale abbia consentito di raggiungere le necessarie certezze. E ciò a maggior ragione, poi, se in detto intervallo di tempo il datore abbia adottato misure cautelari nei confronti del lavoratore, come la sospensione dal servizio, che dimostrano la sua permanente volontà di irrogare la sanzione del licenziamento. È quanto emerge dalla sentenza 24769/09 con cui la Cassazione ha confermato un verdetto d’appello che aveva escluso l’intempestività di una contestazione disciplinare perché non vi era stato alcun pregiudizio al diritto di difesa del dipendente ed allo stesso tempo, esistevano comportamenti univoci del datore diretti a manifestare il suo interesse all’esercizio del potere disciplinare. La sezione lavoro del Palazzaccio, infatti, ha ricordato il principio secondo il quale, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale «la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso». In pratica, il requisito in esame è pienamente compatibile con un intervallo di tempo necessario all’accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni della stessa. Per la Suprema corte, in sostanza, non viola il principio dell’immediatezza quel datore che, per un corretto accertamento del fatto, invece di procedere a proprie indagini sceglie di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale.
    Fonte: lastampa.it


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