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Contratto di viaggio ? viaggio annullato per cause eccezionali ? richiesta di rimborso ? clausole vessatorie
Importante sentenza del Giudice di Pace di Napoli in materia di viaggi e turismo. Nel caso in esame, due turisti agiscono in giudizio per ottenere dallorganizzatore del viaggio il rimborso della somma relativa ad un soggiorno annullato per cause eccezionali. Il Giudicante, dopo aver precisato che le clausole contrattuali sono nulle, se non sottoscritte singolarmente, dichiara la vessatorietà delle stesse per i seguenti motivi: ciò che non si riscontra, da una attenta lettura del contratto, è un equo contemperamento degli interessi delle due categorie di contraenti: in pratica a fronte della clausola di cui al punto 6, non si rinviene analoga clausola,che preveda in caso di recesso dellorganizzatore- che questi versi il doppio di quanto pagato dal viaggiatore. Questi elementi anche in considerazione che nelle condizioni generali del contratto de quo vi sono altre clausole dubbie (punti 13 e 16) in rapporto alla normativa in materia - fanno ritenere che la clausola di cui al punto 6 ,rubricato come rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore è in aperto contrasto con la previsione di cui allart. 1469 bis, 3° comma, n. 5) C. C.,che statuisce la presunzione di vessatorietà, stante il sostanziale squilibrio fra lipotesi del recesso del viaggiatore e quello dellorganizzatore.
In sostanza, il Giudice di Pace ha ravvisato un netto squilibrio tra le due parti contrattuali. Infatti, mentre in caso di recesso del passeggero, anche per cause di forza maggiore e/o per caso fortuito, nel contratto di viaggio in esame, così come nella maggior parte dei contratti di viaggio, è previsto che il turista paghi, in ogni caso una penale, mentre nel caso di annullamento del viaggio da parte del tour operator, dovuto a forza maggiore e/o caso fortuito, non è prevista alcuna penale a carico dellorganizzatore del viaggio in favore del turista.
Pertanto, la sentenza in esame, rappresenta un precedente giurisprudenziale degno di rilievo in materia di clausole vessatorie, riportate in particolar modo nei contratti di viaggio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Quarta Sezione Civile
Il Giudice di Pace di NAPOLI dr. Eliso DESIDERIO- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. ----- R.G. Aff.Cont. dellanno 2006, riservata alludienza del 29 maggio 2006 vertente
TRA
X ed Y, rapp.ti e difesi dallavv. Annalisa Castiello ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli in Vico Neve a Mater Dei ,3, giusta procura a margine dellatto di citazione
ATTORI
E: B .. Spa sorta a seguito di trasformazione della B .. srl-in persona del legale rapp.te p.t. con sede in B, rapp.ta e difesa dall avv. L. S.,tutti elett.te dom.ti presso lo studio dellavv. R. R. in Napoli alla Via dei Mille 16,giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO: Risarcimento danni e rimborso somme
CONCLUSIONI: Il difensore degli attori si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale,che depositava,chiedendo lintegrale accoglimento della domanda,con vittoria di spese attribuite; la società ZZ non svolgeva conclusioni e non depositava comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.11.05, gli attori hanno convenuto la Srl ZZ, dinanzi a questo Giudice per ludienza del 16.01.06,poi, rinviata di ufficio al 3.03.06, esponendo :
- gli istanti in data 21.6.05 ebbero ad acquistare presso la agenzia turistica R.T. di Napoli- un pacchetto turistico, comprensivo di trasporto marittimo A/R per due adulti con auto,soggiorno in appartamento in località Pirgi (Corfù) per il periodo dal 13 al 27 agosto 2005; - versavano lacconto ( 350) ed il relativo saldo del prezzo ( 1.060,00) pattuito,attendendo la partenza prevista per il 13 agosto 2005;
- l11 agosto 2005 decedeva il sig. 1X,genitore di X e, quindi, gli attori decidevano di recedere dal contratto,avvertendo la agenzia di viaggi; - lagenzia R. T., bene a conoscenza della luttuosa circostanza, avendo anche recapitato un telegramma di condoglianze,in data 12.08.05 provvedeva ad annullare la prenotazione sia telefonicamente che a mezzo di messaggio fax inoltrato al Tour Operator ZZ;
- detto Tour Operator non operava alcun tipo di riscontro;
- a ministero di avvocato di fiducia,gli attori, in data 31 agosto 2005 richiedevano il rimborso alla ZZ,senza ottenere riscontro;
Trattandosi di recesso unilaterale dei viaggiatori giustificato da un evento eccezionale ed imprevedibile ed essendo risultati vani i tentativi per addivenire ad una soluzione bonaria, gli attori citavano in giudizio lorganizzatore del viaggio ,e cioè la srl ZZ , innanzi al Giudice di Pace di Napoli per ludienza indicata, per sentire così provvedere:
1.accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso per giusta causa;
2.accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 6,13 e 17 delle condizioni di contratto;
3.dichiarare il diritto degli attori al rimborso della somma di 1.027,00,oltre interessi versata allagenzia di viaggi per godere del soggiorno poi annullato presso un appartamento gestito dalla B . srl;
4.condannare la medesima società al pagamento della somma di 1.027,00 oltre interessi;
5.in subordine in caso di validità della clausola al punto 6 dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere il rimborso della somma di 256,75 o di quella ritenuta equa- indebitamente trattenuta dalla convenuta;
6.condannare la medesima al relativo pagamento,oltre interessi;
7. in ogni caso condannare la convenuta società al pagamento del risarcimento di tutti i danni patrimoniali,personali e morali provocati agli attori per la temerarietà della lite ex art,96 c.p.c.,da calcolarsi in via equitativa,comunque nei limiti complessivi della competenza del Giudice adito e non oltre di 1.100,00, con vittoria delle spese di lite attribuite.
Radicatasi la lite, la convenuta non si costituiva; su richiesta di parte attrice, venivano disposti il raccoglimento dellinterrogatorio formale del legale rappresentante della B . e lammissione della prova testimoniale.
In data 7.4.06, la B . spa,nel costituirsi, eccepiva: -la revoca dellordinanza della sua contumacia, resa alludienza del 6.3.06; - linfondatezza della domanda,stante lillegittimità del recesso alla luce dellart. 7 lettera d del D.Lgs n. 111/95; - la validità delle condizioni generali di contratto nella formula tutto compreso e delle relative penali,essendo ingiusto far ricadere sullorganizzatore del viaggio il rischio di una circostanza assolutamente imprevedibile; -linfondatezza delleccezione di vessatorietà della clausola che prevede una penale a carico del viaggiatore che rinuncia alla vacanza.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda con la condanna degli attori al pagamento delle spese.
Espletata la prova testimoniale, depositata documentazione, sulle conclusioni rese dai presenti alludienza del 29.05.06,seguiva assegnazione della causa a sentenza.
Gli attori, nel formulare le conclusioni, ritenendo sussistere la proponibilità e la fondatezza della domanda,ne chiedevano laccoglimento, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate,oltre risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa,il tutto nei limiti di 1.100,00 oltre le spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la capacità processuale delle parti e la regolarità della rappresentanza in giudizio delle stesse a ministero dei rispettivi difensori costituiti. Si deve,poi,ritenere la proponibilità e la ammissibilità della domanda di X ed Y,perché redatta nel rispetto del combinato disposto degli artt. 318 e 163 c.p.c.,né si e verificato alcun pregiudizio difensivo per la convenuta.
Infatti,la stessa risulta regolarmente e validamente evocata in giudizio dal momento che la notifica dellatto di citazione avvenuta a mezzo del servizio postale,con consegna alla segretaria che sottoscrive in data 7.12.05- appare regolare; pertanto la richiesta di revoca dellordinanza del 3.3.06 ( e non del 6.3.06) è infondata -non avendo tra laltro la società documentato, e provato, alcun disguido o disagio- e va rigettata.
Né si rilevano contrasti relativamente alla competenza per valore e per territorio,in applicazione dellart. 1469 bis C.C.,sulla scorta dellart. 7 c.p.c. e stante la clausola di contenimento richiamata dagli attori. X ed Y agiscono in giudizio onde ottenere, dallorganizzatore del viaggio, il rimborso della somma relativa ad un soggiorno annullato per cause eccezionali.
Dallaltra parte la convenuta,nel costituirsi, non contesta le circostanze di fatto,bensì svolge una difesa ,in particolare di diritto,volta ad affermare la validità delle clausole contrattuali,opponendosi ,in definitiva, al rimborso dellintera somma ricevuta .
Tanto osservato, i fatti di causa come risulta dai documenti allegati,dalla prova testimoniale espletata e dalle difese delle parti costituite, sono pacifici:
1. i signori X ed Y acquistavano, tramite la R. T., un pacchetto turistico per un viaggio tutto compreso,per il periodo 13/8-27/8/2005, organizzato dalla B.... Viaggi,sottoscrivendo regolare contratto del 21.6.05 (allegato);
2. versavano lacconto ( 350,00) ed il saldo ( 1.060,00) come da ricevute allegate;
3. a causa di un improvviso - provato- lutto familiare erano costretti a recedere dal contratto in data 12.08.05;
4. in data 13.08.05,la ZZZZZ Viaggi emetteva la fattura n. 521 (allegata),facendo riferimento alla pratica annullata e tratteneva lintero importo di 1.410,00;
5. il contratto del 21.6.05 richiama le condizioni generali dellopuscolo informativo (allegato) ed in particolare punti 6,13 e 17, cui fanno riferimento le parti nei propri scritti.
Le circostanze di fatto,oltre che documentate, sono confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi ,che -se pure parenti- sono da ritenere attendibili,in quanto non si è rilevata,da parte degli stessi, alcuna legittimazione principiale a proporre il giudizio ,ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati (art. 246 c.p.c. ,Cass. sez.lav. 30.03. 2006 n. 7545).
La normativa applicabile alla fattispecie,invocata anche dalle parti , è il D. Lgs. N. 111/95 -decreto volto a definire uno standard di base di protezione del consumatore/turista con un nucleo essenziale di norme comuni dirette a regolamentare alcuni fondamentali aspetti della materia dei viaggi tutto compreso- che non disciplina espressamente il caso del recesso del viaggiatore. Soccorre, ad individuare la normativa che interessa, la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994,che richiama (art. 24 lettera a) le disposizioni più favorevoli previste dalla Legge n. 1084/1977, non essendo applicabile il D. Lgs n. 206 del 6.9.05 (invocato dagli attori),che è entrato in vigore (23.10.05) successivamente alla stipula del contratto (21.06.05). Sulla scorta della normativa richiamata considerato che il thema decidendi, sulla base delle difese delle parti e dalla valutazione unitaria di tutti gli elementi della fattispecie, è legato alla validità o meno della penalità prevista dallart. 6 delle condizioni generali di contratto- la domanda attorea va accolta.
Non essendo in discussione la validità del contratto ,va ritenuto come recesso- e tale correttamente lo qualificano le parti- la facoltà del proponente di ritirarsi dal rapporto esercitando un potere di agire (diritto soggettivo) che la legge riconosce solo in certi casi,per far venir meno ex nunc le prestazioni che sono oggetto delle obbligazioni nascenti dal contratto per effetto di una dichiarazione unilaterale di una delle parti.
In questo contesto va analizzato il comportamento della convenuta,che pretende di trattenere lintera somma ricevuta , facendo apparire corretto il suo operato sulla scorta di penalità contenute nelle condizioni generali di contratto (art.6). In primis si rileva che se così fosse,non si comprende lostinata difesa della B . Viaggi volta a rifiutare anche la restituzione del 25 percento, atteso che la penale è pari al 75 % del prezzo, perché il recesso documentato è avvenuto due giorni prima della partenza; in tale ipotesi,il decidente osserva che il Tour Operator aveva il preciso onere probatorio di documentare la esplicita sottoscrizione ed approvazione della clausola volta a prevedere la penale in caso di recesso del viaggiatore; prova che non è stata fornita. Ma soprattutto ciò che non si riscontra,da una attenta lettura del contratto, è un equo contemperamento degli interessi delle due categorie di contraenti: in pratica a fronte della clausola di cui al punto 6, non si rinviene analoga clausola,che preveda in caso di recesso dellorganizzatore- che questi versi il doppio di quanto pagato dal viaggiatore. Questi elementi anche in considerazione che nelle condizioni generali del contratto de quo vi sono altre clausole dubbie (punti 13 e 16) in rapporto alla normativa in materia - fanno ritenere che la clausola di cui al punto 6 ,rubricato come rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore è in aperto contrasto con la previsione di cui allart. 1469 bis, 3° comma, n. 5) C. C.,che statuisce la presunzione di vessatorietà, stante il sostanziale squilibrio fra lipotesi del recesso del viaggiatore e quello dellorganizzatore.
Pertanto la clausola prevista dal punto 6 ,perché vessatoria, va annullata, e non applicandosi il diritto di ritenzione dal momento che il recesso è dipeso da una giusta causa, consegue lobbligo da parte del Tour Operator di restituire la somma,non avendo gli attori usufruito del viaggio e del servizio.
Rimane da stabilire, avendo gli attori provato di avere versato lintera somma del viaggio, limporto della restituzione, e ritenendo che tra lorganizzatore ed il viaggiatore si instauri un rapporto di mandato- ne va applicata,nel caso di revoca, la relativa disciplina (art. 1722 e segg. C.C.),che comporta lobbligo del mandante di far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti di terzi (Corte Appello Genova 1 settembre 2004).
Dal momento che la convenuta non ha provato lentità di detto importo,in considerazione delle voci indicate nel contratto (Viaggio,appartamento,spese apertura pratica),a seguito di una valutazione complessiva di tutta la fattispecie, si stima giusto ed equilibrato ritenere detto importo pari ad 705,00, per spese,prenotazioni e disdette . Da ciò consegue che il Tour Operator dovrà restituire la somma di 705,00,pari alla metà della somma versata dai viaggiatori-attori.
La domanda dei signori X ed Y va dunque accolta,con la conseguente condanna della B...VIAGGI spa ,in persona del legale rapp.te, al pagamento in favore degli attori della somma di 705,00, con la precisazione che alla stessa somma dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale ex art.1282 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo.
La richiesta di danno (contenuta nel capo 7 della citazione ) va rigettata perché infondata e non provata, né si è riscontrato che lorganizzatore abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave per potere applicare linvocata responsabilità aggravata di cui allart. 96 c.p.c..
Le spese,ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e valutata la nota spese,depositata agli atti ,vanno liquidate in favore degli attori,come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Napoli dott.Eliso Desiderio- sulla domanda di X ed Y,disattesa ogni altra eccezione, deduzione ed istanza, definitivamente pronunziando nella causa civile con numero R.G. ------/06, così provvede:
a)accoglie la domanda attorea;
b) per leffetto condanna la ZZZZ Viaggi ,in persona del legale rapp.te p.t., con sede come in atti, al pagamento in favore degli attori, della somma di 705,00 (settecentocinque/00) oltre gli interessi legali come in motivazione;
c) condanna la medesima società convenuta,indicata sub b, al pagamento delle spese di giudizio,in favore degli attori che liquida in 83,00 per spese, 700,00 per diritti,, 600,00 per onorario oltre spese generali come da T.P. nonché oltre IVA e CPA come per legge,con attribuzione al difensore antistatario
Così deciso in Napoli l 8.06.06
Fonte: giudicedipace.it
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