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  • Contenzioso tributario: inammissibile l'appello nel caso di contumacia Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 22.01.2010 n° 1174

    In materia tributaria è inammissibile l’appello nel caso di contumacia dell’appellato.

    Con la sentenza n. 1174, depositata il 22 gennaio 2010, la Cassazione si pone in aperto contrasto con una precedente recentissima decisione della stessa sezione.

    Per fare un po’ di chiarezza è bene ricordare che in tema di contenzioso tributario, per il deposito in commissione tributaria, sia del ricorso introduttivo del giudizio sia del ricorso in appello, valgono le stesse regole previste dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

        * consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale;
        * attestazione di conformità, da parte del ricorrente, dell'atto depositato a quello consegnato o spedito;
        * inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

    Quanto all’attestazione di conformità, secondo un indirizzo ben consolidato nella giurisprudenza delle Commissioni tributarie, confermato da quella della Cassazione, costituisce causa d’inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro “effettiva” difformità.

    In altri termini, la mera mancanza d’attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, è stata costantemente ritenuta insufficiente a far dichiarare l'inammissibilità dell'atto processuale in mancanza dell’effettiva difformità accertata d'ufficio dal giudice.

    L’applicazione di tale principio non ha lasciato dubbi, ma solo nel caso di costituzione del resistente o dell'appellato, posto che, in tale situazione, la difformità tra i due esemplari di ricorso è suscettibile di essere contestata dalla parte costituita e agevolmente rilevabile dal giudice, attraverso il diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato trattandosi d’atti acquisiti in giudizio.

    Nel caso di contumacia del resistente o dell'appellato, per l’inammissibilità dell’appello si sono pronunciati i giudici di Cassazione nel 2008, motivando che in tale situazione, la parte è impossibilitata a riscontrare e denunciare la difformità ed il giudice non potrebbe verificare la prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell'esemplare depositato con quello notificato, dato che la contumacia del resistente o dell'appellato preclude l'acquisizione, del secondo esemplare, agli atti del giudizio.

    La sentenza n. 1174/2010, si uniforma perfettamente a tale precedente decisione, che nel confermare l’inammissibilità per l’effettiva difformità, ha tuttavia aggiunto: ”Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, nell'ipotesi "de qua" la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione”. (Cass. civ., Sez. V, sent. 22 febbraio 2008, n. 4615).

    Si tratta quindi di una conferma del fatto che in difetto di costituzione dell'intimato destinatario dell'atto, costituisce causa d’inammissibilità del ricorso in prime cure o dell'atto d'appello l'omessa attestazione di conformità all'originale notificato della copia depositata presso la segreteria del giudice di primo grado o del gravame.

    La decisione ha tuttavia suscitato molte perplessità in quanto il collegio ha testualmente dichiarato dare continuità “all'indirizzo ancora di recente ribadito e precisato da Cass., 5^, 4615/2008”, senza considerare che la stessa V sezione, con successiva decisione emessa nel 2009, si era pronunciata per la presunzione di conformità dell'atto d'impugnazione notificato rispetto a quello depositato “sia quando l'appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisca, così rinunciando a sollevare l'eccezione predetta” (Cass. civ., Sez. V, sent. 20 marzo 2009, n. 6780).

    Le maggiori perplessità nascono dal fatto che la decisione del 2009 (intermedia), ha ampiamente motivato l’ammissibilità dell’appello facendo ritenere superata la necessità di distinguere il caso di mancata costituzione dell’appellato in quanto aveva chiaramente escluso la necessità di dichiarare l’inammissibilità anche nel caso di contumacia dell’appellato.

    Secondo la decisione “ignorata” dal Collegio, l'effettiva difformità tra i due esemplari del ricorso, deve essere accertata con la collaborazione del destinatario del ricorso stesso, il quale, se intende farla valere, “è gravato dell'onere di costituirsi in giudizio, senza che la sola sua mancata costituzione in giudizio e l'impossibilità da parte del giudice di riscontrare e rilevare la difformità tra i due esemplari del ricorso comporti la declaratoria d'ufficio della sua inammissibilità”.

    L'odierna pronuncia fa registrare, com’è evidente, un passo indietro e si pone in netto contrasto rispetto all'ultima interpretazione (della stessa sezione!) secondo cui, essendo onere dell'appellato di eccepire l’effettiva difformità, si presuppone verificata la conformità sia quando l'appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato eccezione al riguardo sia quando l'appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevarla.

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE TRIBUTRIA

    Sentenza 22 gennaio 2010, n. 1174

    Svolgimento del processo

    - che:

    B.G. ricorre con un motivo, illustrato da memorie, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso del medesimo - esercente attività di medico - contro il silenzio rifiuto delle istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001: si fonda, la sentenza impugnata, sulla mancata attestazione, nell'atto di appello depositato, della conformità a quello consegnato all'Ufficio, nella contumacia di quest'ultimo.

    Deducendo "violazione di legge e falsa o errata applicazione delle norme procedurali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22 e conseguente eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e la manifesta violazione del diritto del contribuente", il ricorrente censura la sentenza in quanto non è la mera mancata attestazione di conformità a determinare la inammissibilità del ricorso, sibbene la reale non conformità della copia consegnata rispetto a quella depositata; e, d'altronde, non essendo - in caso di notifica a mezzo posta - quella depositata una copia, ma un vero e proprio originale, alla verifica della conformità si sarebbe potuto facilmente ovviare "sia chiedendo al ricorrente di completare il ricorso con la dichiarazione di conformità e sia chiedendo all'Agenzia delle entrate di depositare copia conforme del ricorso consegnatole", non essendo consentita una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso.

    Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.

    Motivi della decisione

    - che:

    Il ricorso è manifestamente infondato.

    Il collegio intende dare continuità all'indirizzo ancora di recente ribadito e precisato da Cass., 5^, 4615/2008, secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 - che disciplina il deposito in segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, nell'ipotesi de qua la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione".

    La seconda parte della massima contiene la ragione del superamento di tutte le deduzioni di segno contrario del ricorrente, che in realtà intenderebbe superare la sanzione alla mancata attestazione di cui si discute attraverso una disciplina del tutto innovativa, peraltro incoerente con quella codificata.

    Di qui il rigetto del ricorso.

    Non conseguono statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva dell'Agenzia intimata.

    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

    Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010.
    Fonte: altalex


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