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  • Appalti pubblici e opere a scomputo

    Al vaglio dei Giudici Costituzionali la disciplina in tema di appalti pubblici della Provincia autonoma di Trento, con rilevanti precisazioni anche in tema di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri.
    Con la sentenza 12 febbraio 2010 n. 45, la Corte ripercorre preliminarmente l’evoluzione della giurisprudenza riguardo la ripartizione delle competenze in tema di lavori pubblici, passando poi nel merito a vagliare la legittimità costituzionale delle varie norme impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    In tale senso è stato dapprima chiarito che, con riferimento alle Regioni a Statuto ordinari, “in mancanza di espressa indicazione costituzionale, nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali.”
    Tuttavia, nel caso di specie occorre valutare tali indicazioni tenuto conto della competenza legislativa primaria che lo Statuto speciale delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, primo comma, n. 17), del d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisce alle stesse in tema di lavori pubblici di interesse provinciale.
    Questa maggiore autonomia, chiariscono i Giudici di legittimità, deve comunque tenere conto delle disposizioni di principio contenute dal D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del rispetto degli obblighi internazionali e dei principi generali del diritto comunitario, specie in materia di evidenza pubblica.
    Inoltre, la Provincia autonoma deve rispettare anche quelle norme che, contenute nel citato D.lgs. n. 163 del 2006, “sono espressione dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme di riforma economico-sociale.”
    Arrivando alla valutazione della legittimità delle norme impugnate, tra l’altro, i Giudici hanno accolto le censure mosse a proposito dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008 (che sostituisce l’art. 1 della legge prov. n. 26 del 1993).
    Infatti il comma 6 prevede che – per gli interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione – non si applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara.
    Secondo i Giudici costituzionali “Tale previsione è illegittima, in quanto viola i limiti statutari poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell’art. 32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti, dettati dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza.”
    Sulla base delle argomentazioni descritte, la Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato illegittime le norme di cui al comma 7 del citato art. 1, che prevede regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione, nonché quelle di cui agli articoli 4, 34, 35 in tema di procedura negoziata, 37 in tema di accordo quadro, 56 e 86.
    Fonte: ilsole24ore.com


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