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  • Al Tar le controversie fra comune a Agenzia del territorio sugli atti di classamento

    Il comune deve impugnare gli atti di classamento dell’Agenzia del territorio davanti al Tar.
    La competenza, hanno sancito le Sezioni unite civili della cassazione con la sentenza 675 del 19 gennaio 2010 (si veda link sotto), è del giudice amministrativo.
    Ecco il principio applicato dal Collegio esteso di Piazza Cavour. “le questioni di merito e di valutazione dell’atto di classamento, nonche’ della rendita catastale devono essere fatte valere con l’impugnazione da parte del contribuente destinatario dei relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il contraddittore è individuato necessariamente nel (solo) Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio; b) che detti provvedimenti, una volta divenuti definitivi (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitivita’ del relativo giudizio di impugnazione), vincolano non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita; la quale,infine, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato; c) che conseguentemente il comune in questo giudizio, devo luto dal menzionato art. D.Lgs. n. 546 del 1992 alla giurisdizione delle Commissioni tributarie non solo non puo’ essere parte,ma non puo’ intervenire neppure adesivamente poiche’ nel processo tributario, non e’ ammissibile l’intervento adesivo dipendente, il quale e’ incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione e’ subordinata ad un termine di decadenza; e perche’ il successivo art. 14 consentendo all’interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l’intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l’impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualita’ di destinatari dell’atto o parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione: escludendo quindi la possibilita’ di spiegare intervento a tutela di ogni altro interesse sul quale l’atto puo’ produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio. La tutela di detti soggetti, diversi da quelli considerati dall’art. 2 e le relative azioni,esulanti dell’ambito della controversia tipicamente tributaria di cui si e’ detto restano soggette alle ordinarie regole di ripartizione della giurisdizione: che appartiene pertanto al giudice ordinario tutte le volte in cui la contestazione coinvolga sostanzialmente la titolarita’ del diritto dominicale, come esemplificativamente avviene allorche’ abbia per oggetto astenie la delimitazione dei confini di una unita’ immobiliare oggetto del classamento rispetto ad un’altra. Laddove rientra nella giurisdizione di legittimita’ del giudice amministrativo ove si impugnino le operazioni di classificazione ed i provvedimenti conclusivi dell’amministrazione per denunciarne i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 2 e segg”.
    Fonte: cassazione.net


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