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  • Vademecum bollo auto

    Gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo: nessun aumento per il bollo auto.
    Le Regioni non hanno modificato l’entità della tassa di circolazione, le cui prime scadenze sono al 1° febbraio.
    Solo per le località abruzzesi colpite dal terremoto, i pagamenti sono stati sospesi dal 6 aprile 2009 con modalità diverse.

    Scadenza al 1° febbraio
    Entro il 1° febbraio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2009.
    Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc.), nonchè le auto storiche, i ciclomotori e i quadricicli leggeri prima della messa in circolazione su strada pubblica.
    Non sono più dovute già dal 1° gennaio 2008, nella Provincia Autonoma di Bolzano, le tasse per i rimorchi speciali e trasporto persone, nonchè per i ciclomotori e per le minicar.

    Scadenza al 1° marzo
    Entro il 1° marzo deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, per i motoveicoli, gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di gennaio 2010.

    Scadenza al 31 maggio
    Entro il 31 maggio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, la cui tassa di possesso sia scaduta ad aprile 2010.

    Scadenza al 30 giugno
    Entro il 30 giugno deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di maggio 2010.

    Scadenza al 31 agosto
    Entro il 31 agosto deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal  1° gennaio 1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, nonchè per i motoveicoli e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di luglio 2010.

    Scadenza al 30 settembre
    Entro il 30 settembre deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a agosto 2010.

    Scadenza al il 2 novembre
    Entro il 2 novembre deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di settembre 2010.

    Bollo per i veicoli di prima immatricolazione
    Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione, invece, va versato entro il mese di immatricolazione.
    Se l’acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo a quello di immatricolazione, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.
    Nella Regione Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.
    I rinnovi del pagamento di tali veicoli debbono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

    Somma da pagare
    Per sapere quanto pagare, occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4/5) e moltiplicare il corrispondente valore riportato nella tabella per ogni KW di potenza dell’automobile ad uso privato o CV, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in CV.
    Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV) i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per l’importo unitario riportato nel rigo successivo.
    Nel caso di pagamenti inferiori all’anno occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne “pagamenti frazionati” e moltiplicarli per il numero di KW (o CV), dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il numero di mesi per cui si intende pagare la tassa auto.

    Sospensione del pagamento per le zone terremotate
    A seguito del sisma che ha interessato l’Abruzzo il 6 aprile 2009, è stata prevista la sospensione del pagamento del bollo auto secondo le seguenti modalità:
    • sospensione per i bolli da pagare nel periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 per i residenti in tutti i comuni della provincia dell’Aquila;
    • sospensione per i bolli da pagare nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i residenti nei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre dei Passeri, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Montereale, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.

    Auto non inquinanti
    Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla effettiva tipologia di euro, restano invariate le tariffe vigenti nell’anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni.
    L’importo da corrispondere è quello relativo alle normative euro 4 e euro 5, senza applicazione di sovrattassa oltre i 100 KW (136 CV). Tale disposizione ha valore sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalle periodicità successiva alla variazione dell’alimentazione.

    Moto
    Anche per i motocicli occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme (Euro 0, 1, 2, 3, 4/5) applicando le seguenti regole:
    • per i motocicli fino a 11 KW o 15 CV è dovuta una tassa fissa secondo gli importi riportati nella seguente tabella;
    • per i motocicli di oltre 11 KW o 15 CV di potenza, oltre alla tassa fissa, è dovuta una addizionale per ogni KW di potenza del motore secondo i coefficenti riportati nella tabella.

    Cambia il prezzo della riscossione
    Sale di poco invece il prezzo della riscossione.
    I bolli riscossi presso i tabaccai passano da euro1,55 a euro1,87 a decorrere dal 1° aprile 2010.
    Il medesimo importo di euro1,87 sarà applicato anche per le riscossioni effettuate presso le delegazioni Aci (inclusi Telebollo e Bollonet) e le agenzie di pratiche automobilistiche.
    Inoltre i residenti nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento, e nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria possono pagare con il telefono o in Internet con i servizi di Telebollo e Bollonet: il primo risponde al numero 199.711.711, mentre il secondo è un servizio disponibile sul sito www.aci.it.
    La ricevuta del versamento è trasmessa direttamente tramite e-mail
    Il costo dell’operazione è pari all’1,2% dell’importo dovuto, oltre al costo dell’operazione di versamento, se previsto dalla Regione/Provincia Autonoma di appartenenza.
    Inoltre è possibile, dal 1° gennaio 2010, effettuare il pagamento del bollo auto tramite il canale bancario ATM (cd. sportello Bancomat) e il canale Internet Banking (solo per i clienti) presso gli istituti bancari abilitati, per i residenti in: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore al giorno.

    Sanzioni per i ritardatari
    Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del ravvedimento operoso (pagamento di almeno una parte della sanzione dovuta per la tardività), in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, come modificato dal D.L. n.185 del 29 novembre 2008.
    Fonte: lastampa.it


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