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Va licenziato per superamento del periodo di comporto il dipendente in aspettativa per motivi di salute che non presenta certificazione "ad hoc"
Il lavoratore assente per malattia o infortunio, la cui durata è prossima alla scadenza del periodo di conservazione del posto, ha diritto di chiedere unaspettativa non retribuita per motivi di salute? Sì, se tale possibilità è prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Perché secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la risposta sarebbe negativa, in quanto non sussiste un principio di automatico prolungamento del periodo di comporto. Fatta questa premessa, dunque, la Cassazione ha affermato che va licenziato per superamento del periodo di conservazione del posto il dipendente che ha chiesto laspettativa non retribuita per motivi di salute, ma non ha presentato la certificazione medica ad hoc. È quanto emerge dalla sentenza 23724/09 con cui la sezione lavoro di piazza Cavour ha confermato la legittimità di un recesso datoriale per il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore. Nella specie, infatti, la norma contrattuale dava la possibilità al dipendente di prendere laspettativa dopo tale periodo, però, lo gravava dellonere di produrre adeguata certificazione medica attestante lo stato di malattia. Per la Suprema corte, quindi, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore ha abilitato il datore a far valere come causa di recesso il già avvenuto superamento del periodo di conservazione del posto (c.d. comporto).
Fonte: lastampa.it
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