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Rc Auto, il contrassegno garantisce la copertura verso terzi anche in caso di polizza "viziata"
Cass., sez. IV penale, sen. n. 1823 del 15.01.2010
"Nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 del'8 maggio 2006).
In particolare il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009)".
Con la recente pronuncia della IV sezione, la Cassazione conferma il proprio orientamento nel dirimere questioni inerenti il tema del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
Nel dispositivo si evince dunque che non assumono rilievo eventuali discordanze, come nel caso di specie, tra i dati relativi al veicolo coinvolto nel sinistro - quali ad esempio il numero di telaio e motore - e la targa riportata sul contrassegno assicurativo.
Ai fini della validità del contratto assicurativo per il ristoro del danno è necessaria solo la corretta identificazione della targa, unico dato che vincola la compagnia assicurativa alla copertura dei danni ascrivibili al corrispondente veicolo, per tutto il periodo riportato sul contratto, e dunque sul contrassegno corrispondente.
Fonte: ilsole24ore.com
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