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No alla richiesta al giudice civile di riavere la patente ritirata per omissione di soccorso
Lautomobilista non può chiedere al giudice civile di farsi restituire la patente ritirata per omissione di soccorso. Infatti l'automobilista che commetta un illecito che viola il codice della strada e che ha risvolti penali, prima di ricevere nuovamente la patente dovrà aspettare di essere processato per il reato di cui è accusato. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27503 del 29 dicembre 2009, con cui ha chiarito che: "In tema di violazione dellart. 189 del codice della strada, quando il "verbale" consiste nell' accertamento di un fatto costituente reato, lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all'A.G.,né ai sensi dell'art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall'art. 203) ,che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale,ove non impugnato,a.csume efficacia di titolo esecutivo), né ai sensi dell'art. 223 u.p.,considerato ,che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all'esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto,cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni".
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