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  • Nel processo tributario le dichiarazioni ottenute in altro procedimento non legittimano l'accertamento

    Le informazioni sommarie ottenute in fase di verifica e di ispezione o in altro procedimento non hanno valore assoluto nelle liti fiscali poiché le dichiarazioni rese nel processo penale dai vertici aziendali in affari con la società contribuente figurano soltanto come “indizi” e dunque non possono legittimare l’accertamento nei confronti di quest’ultima. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009, con cui ha sottolineato anche il fatto che non sono deducibili i costi sostenuti per l’assicurazione infortuni dei dirigenti. In particolare, in sentenza si legge che "Occorre premettere che il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito dall'art. 7 , quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento anche sui conto di un determinato contribuente". E ancora. "Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi indiziari, il cui valore può essere sempre contestato dal contribuente nell'esercizio del suo diritto di difesa ; conseguentemente, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza (quand'anche siano state, come nella specie, già rese in seno a procedimento penale), bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, sfornite, pertanto, ex se, di efficacia probatoria, con la conseguenza che esse risultano del tutto inidonee, di per sé, a fondare un'affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta, potendo soltanto fornire un eventuale ulteriore riscontro a quanto già accertato e provato aliunde in sede di procedimento tributario od avere un valore probatorio proprio degli elementi indiziari , i quali possono concorrere a formare il convincimento del giudice ma non sono idonei a costituire , da soli, il fondamento della decisione".


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