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Lite per parcheggio, si fa giustizia da sè ma è assolto
Tolleranza verso il "condomino sceriffo" vittima di soprusi da parte del vicino. La Cassazione si occupa dell'ennesima lite condominiale per il parcheggio e decide che «la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso alluso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto (spoglio), allorchè lautodifesa segua senza soluzione temporale nellattualità e nellimmediatezza lazione lesiva» subita. Così la sesta sezione penale ha annullato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (90 euro di multa, pena sospesa con la condizionale) nei confronti di un condomino della capitale che, nellimpossibilità di accedere al parcheggio condominiale causa paletto metallico messo dal vicino per delimitare il suo posto auto, aveva deciso di farsi giustizia da sè rimuovendo gli impedimenti.
La lite andava avanti da anni: alla fine, il signor P. - per meglio tutelare il proprio posto auto - aveva addirittura messo un lucchetto sul cancello di accesso allarea, che è stato rimosso con forza dal signor F. La vicenda è finita in Tribunale: nei due precedenti gradi di giudizio F. ha avuto concessa lattenuante della provocazione e tutte le attenuanti del caso, ma è stato condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.). Ha però fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver fatto altro che esercitare una «legittima difesa» davanti «a una ingiusta aggressione al libero esercizio del proprio diritto di transito in uno spazio condominiale comune». Il ricorso è stato ritenuto fondato sostenendo che «la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso alluso di una violenza reale, è consentita a chi subisca un fatto vanificante tale diritto». Il giudice del rinvio dovrà «verificare se realmente lazione reattiva dellimputato rispetto allazione perturbatrice del condomino P. fosse evitabile e davvero consentisse a F. di adire il giudice civile a tutela delle proprie ragioni per evitare il prodursi e il protrarsi di una situazione attuale di danno, senza vedere invece definitivamente pregiudicata la titolarità del proprio diritto soggettivo».
Fonte: lastampa.it
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