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  • La perizia disposta in sede penale è una prova presuntiva che "salva" il contribuente nella lite con il Fisco

    L’accertamento penale? Non è vincolante in sede tributaria. Ma il giudice chiamato a comporre la lite contribuente-Fisco può ben esonerare l’amministratore di una società di persone dalla responsabilità solidale con la compagine rispetto alle sanzioni, fondando il proprio convincimento sull’esito di una perizia disposta nell’altro giudizio. A patto, però, che compia un’autonoma valutazione sugli elementi acquisiti in sede penale. È quanto emerge dalla sentenza 21976/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
    E' stata confermata, contro le conclusioni del pm, la sentenza di merito favorevole alla contribuente, amministratrice e socia accomandataria di un’azienda che commercia in preziosi. La rettifica Iva scatta perché nella cassaforte della donna i finanzieri trovano sette agende che ricostruiscono le operazioni di compravendita dell’azienda e una certa quantità di gioielli. Sospettare di conti “in nero” e mancata fatturazione, per l’amministrazione, è automatico. Ma attenzione, il processo verbale di constatazione non è allegato agli atti del giudizio ed è escluso che si possa provvedere d’ufficio: il giudice non può sopperire alle carenze istruttorie delle parti. Resta confermata la valutazione per cui, vista la corrispondenza fra le fatture intestate alla società e la merce ritrovata nella cassaforte dell’amministratrice, i gioielli fossero conservati in attesa di autorizzazione alla vendita. La mancata produzione del verbale impedisce i riscontri sulle altre tesi “accusatorie”, a partire dalle risultanze dei conti correnti. Legittimamente il giudice tributario usa come prova presuntiva la perizia disposta nel giudizio penale anche se quest’ultimo fu definito con una pronuncia che non ha efficacia di «giudicato opponibile»: egli valuta gli elementi acquisiti in sede penale alla luce delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario.
    Fonte: lastampa.it


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