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Integrazione documentale off-limits
Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 6 novembre 2009, n. 6948
La massima
Concorso per soli titoli - Bando che obbliga il concorrente ad indicare analiticamente i titoli posseduti e ad accluderne copia se non in possesso dell'ente procedente - È legittimo - Omessa dichiarazione e allegazione nella domanda - Integrazione successiva - È inammissibile
Non contrasta col principio generale di non aggravamento del procedimento il bando di concorso che obblighi, in maniera chiara e tassativa, i concorrenti non solo ad allegare l'elenco specifico dei titoli posseduti, ma anche ad allegarne copia alla domanda di partecipazione, nel caso in cui gli stessi non siano già detenuti dall'amministrazione procedente, dovendo l'esigenza di semplificazione coniugarsi con quella di celerità della procedura selettiva. Né le eventuali omissioni possono essere sanate ricorrendo all'integrazione documentale, semmai utilizzabile al solo fine di regolarizzare o emendare meri errori materiali contenuti in documenti o dichiarazioni già prodotte.
La questione
La decisione in esame ha il pregio di coniugare in maniera concreta ed attuale i principi generali di celerità ed efficienza che informano l'agire pubblico con quello specifico della par condicio che caratterizza le procedure concorsuali, ritenendo non solo legittimo il bando che richieda al candidato di allegare alla domanda l'elenco analitico dei titoli posseduti e valutabili oltre che una loro copia, quando non già detenuta dall'amministrazione procedente, ma anche negando che le relative omissioni possano essere emendate ex post attraverso l'integrazione documentale , risolvendosi in un inammissibile perfezionamento sostanziale dell'istanza originaria, in pregiudizio degli altri concorrenti .
Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo
L'obbligo imposto alla PA di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie, già costituente una delle possibili declinazioni del principio costituzionale di buon andamento, non a caso ha fatto positivo ed autonomo ingresso nel nostro ordinamento solo con l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituendo lo specchio di un diverso modo di intendere il potere ed il suo apparato burocratico e, soprattutto, la relazione tra questi e i suoi interlocutori, quasi paritetica.
Come pure non è casuale che tale criterio, così come quelli della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia pur coniati dal medesimo articolo, si è sviluppato in tempi più recenti, grazie agli interventi di una giurisprudenza, anche comunitaria, matura e particolarmente sensibile a limitare l'indiscriminato uso del potere autoritativo, onde evitare la compressione della sfera giuridica dei suoi destinatari oltre la misura strettamente necessaria al raggiungimento del fine cui la norma attributiva lo indirizza (c.d. principio di proporzionalità) .
Evoluzioni pretorie che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono oggi recepite quali fonti regolatrici dell'attività amministrativa in virtù della relatio mobile contenuta nel novellato art. 1 citato (laddove rinvia per l'individuazione dei principi che reggono l'azione amministrativa ai "principi dell'ordinamento comunitario").
Tra le misure assunte allo scopo di dare concreta attuazione al criterio in esame, quelle che qui assumono fondamentale rilievo sono, per un verso, la legge sulla semplificazione amministrativa, legge 15 maggio 1997, n. 127, attuata col Dpr 20 ottobre 1998, n. 403, recante l'introduzione delle dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti notori che, soppiantando l'istituto dell'autocertificazione - mai veramente decollato - introdotto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha applicazione generalizzata ed efficacia durevole, purché svolta nel rispetto delle forme previste dal Dpr 28 dicembre 2000, n. 445; e, per altro verso, il codice dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, che, in uno al Dpr 11 febbraio 2005, n. 68 ed al Dpcm 2 novembre 2005, sulla posta elettronica certificata, segnano l'inizio del reale snellimento dell'azione amministrativa, anche in ambito concorsuale .
Il principio d'azione de quo ha poi trovato la sua naturale e indefettibile corrispondenza nella riorganizzazione amministrativa, improntata a flessibilità ed efficacia tanto a livello locale, con l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi rifluito nell'art. 88 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, quanto centrale, prima col Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 e, poi, con gli artt. 2 e seguenti del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, oggi oltremodo corroborato in parte qua dal c.d. piano industriale della PA, di cui il Governo ha recentemente varato la prima parte con il Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150, in esecuzione della più ampia delega ricevuta con la legge 4 marzo 2009, n. 15.
e quello della celerità ed imparzialità
Nondimeno la garanzia del non aggravamento del procedimento (nella duplice forma dell'autocertificazione e della semplificazione), posta ad evidente presidio del destinatario della funzione pubblica, non può trasmodare tanto da comprimere quella, altrettanto forte, della celerità dell'azione amministrativa, cui si aggiunge quella dell'imparzialità, riferibile non solo all'ente procedente, ma anche al privato, quante volte sia portatore di un interesse opposto a quello vantato dal soggetto che invochi il diritto ad avvalersi della semplificazione ovvero a riparare alle omissioni in cui sia incorso, avvalendosi dell'istituto dell'integrazione documentale.
Garanzie, quelle della celerità e dell'imparzialità, che costituiscono il giusto contrappeso a quella del non appesantimento, soprattutto nell'ambito delle procedure concorsuali, laddove è più evidente il rischio che il prevalere della seconda si traduca nell'ingiusto pregiudizio delle prime, pur di pari dignità.
Conclusioni
Tenuto conto di tali coordinate e del dato che la celerità dell'azione della PA, soprattutto nella sedes materiae, è inversamente proporzionale alla complessità del suo apparato burocratico e al numero dei partecipanti, in maniera condivisibile la giurisprudenza ha trovato il giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze, ritenendo legittimi i bandi che obblighino i concorrenti ad allegare alla domanda di partecipazione un elenco, separato ed analitico, dei titoli posseduti, accludendone altresì copia, ove non già detenuta dall'amministrazione procedente, non costituendo per essi onere particolarmente gravoso o inesigibile.
Baricentro che non soffre la destabilizzazione dell'istituto dell'integrazione documentale, rimedio precluso quante volte il candidato non assolvendo agli oneri predetti, incorra non già in irregolarità formali, quanto in vere e proprie omissioni sostanziali ed originarie della domanda non emendabili, pena la violazione della par condicio degli altri concorrenti, eventualmente pretermessi nel caso in cui, successivamente allo spirare dei termini di candidatura, altri aspiranti siano ammessi a produrre ex novo documenti mai significati prima.
Tanto, si soggiunge, soprattutto allorquando trattasi di concorsi per soli titoli, costituendo questi l'unico criterio di comparazione, e per posti di particolare rilievo e responsabilità, per ricoprire i quali anche a mancanze di tal genere può attribuirsi una valenza sintomatica.
Il testo della decisione
Fonte: ilsole24ore.com
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