rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Informativa contenzioso bancario. Lettera aperta alle vittime del sistema bancario

    Le azioni a tutela degli imprenditori nei confronti delle banche

    Come è ben noto ai tutti gli operatori del settore, gli istituti di credito, approfittando di una posizione contrattuale forte a cui spesso corrisponde lo stato di bisogno delle società correntiste, gestiscono i rapporti bancari tenendo un comportamento contra legem, confortato il più delle volte da una generale impunità; sono molti, infatti, i comportamenti delle Banche che violano le norme poste a presidio del cliente (il cd. contraente debole), richiamandosi a presunti usi normativi che - ad una più accurata analisi - si rivelano semplicemente imposizioni unilaterali di clausole fortemente dannose per l'utente bancario, spesso inconsapevole. La giurisprudenza mostra una sempre maggiore attenzione per questi casi e per la necessaria tutela che spetta ai clienti delle banche, imprenditori e consumatori che siano.
    A tale proposito, una premessa è d'obbligo: il comportamento che una banca tiene nei confronti di un proprio correntista, cui ha "concesso" una linea di credito o un'anticipazione di crediti (il classico esempio è quello della anticipazione su fatture) è, il più delle volte, legalmente attaccabile. Sono molti, difatti, i profili di illegittimità in cui incorrono gli istituti di credito, andando così a fomentare una prassi di illegalità che sicuramente non li rende immuni da responsabilità per la difficile situazione economica che sta attraversando il nostro paese. Chiaramente, ogni rapporto bancario ha una sua storia e peculiarità. È sempre consigliabile, pertanto, richiedere una consulenza ad hoc, che permetta ad un legale l'esame della documentazione in proprio possesso (scritture contrattuali ed estratti conto) per verificare in concreto le probabilità di intraprendere con successo un'azione di recupero delle somme illegittimamente versate per anni alle banche da clienti inconsapevolmente danneggiati. Vi sono, in ogni caso, profili di illegittimità che ricorrono con una frequenza maggiore di altri: appare opportuno, pertanto, riportare brevemente alcuni aspetti di tali questioni che abbiamo trattato con successo nella nostra attività forense:
    1) ANATOCISMO
    Tra le pratiche illegittime ascrivibili agli Istituti di Credito vi è la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nell'ambito del fenomeno regolato dall'art. 1283 del c.c., il cd. anatocismo.
    Infatti, in passato le Banche imputavano gli interessi al capitale sui saldi di conto corrente passivi per il cliente ogni tre mesi, considerando tale pratica un uso normativo ed in quanto tale pienamente legittimo.
    Ciò avveniva automaticamente, in quanto la clausola anatocistica nei contratti di conto-corrente era compresa nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le indicazioni delle associazioni di categoria. Tale clausola diveniva così insuscettibile di negoziazione individuale e la sua sottoscrizione costituiva presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
    Numerosi interventi giurisprudenziali, a partire dal 1999, hanno sancito l'illegittimità di tale pratica, escludendo che la clausola anatocistica potesse rientrare negli usi normativi e ribadendone la natura negoziale. Da ciò consegue la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283, con conseguente obbligo di restituzione ai clienti delle cifre illegittimamente lucrate dalle banche. Un intervento legislativo del luglio 2000 ha poi tentato di "sanare" la pratiche anatocistiche, legalizzandole a condizione che fossero pattuite per iscritto e che venisse rispettato il cd. principio di "reciprocità". In pratica, però, ancora oggi un rapporto sorto prima del febbraio 2000 è contrassegnato il più delle volte dalla illegittimità dell'anatocismo operato dalle banche, anche per gli anni successivi, in quanto quasi mai gli istituti di credito si sono preoccupati di pattuire per iscritto con i clienti la capitalizzazione trimestrale delle competenze. Per quanto riguarda i rapporti sorti dopo il 2000, una parte della giurisprudenza ha dato ragione a quei clienti che contestavano l'illegalità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori effettuata dalle banche in virtù della violazione del cd. principio di reciprocità, in quanto le stesse banche prevedevano sì la capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori, ma nel determinare questi ultimi nell'ordine dei decimali (ad es. 0,01%) annullavano qualunque effetto favorevole per il cliente di tale capitalizzazione.
    2) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO E SPESE
    In merito ai contratti di apertura di credito, è prassi degli istituti di credito imputare al saldo passivo del cliente la commissione massimo scoperto (cms), in genere ogni tre mesi. Si è storicamente sostenuto che la c.m.s. ha carattere corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un tempo determinato, a prescindere dall'utilizzo o meno della stessa da parte del cliente. Essa andrebbe così calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca oppure sulla somma restante rimasta disponibile e non utilizzata dal cliente. Per esempio, se la Banca mettesse a disposizione 5000 ed il cliente utilizzasse 4000, la cms andrebbe calcolata su 1000. Invece, le Banche hanno calcolato per anni la cms non sulla somma affidata o rimasta disponibile, ma al contrario sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni di riferimento. Nell'esempio precedente, la cms verrebbe calcolata su 4000 e non, come sarebbe corretto, su 1000, con relativo aggravio a carico del cliente. Da ciò consegue che il comportamento della Banca in relazione al conteggio della cms è in contraddizione con il carattere della stessa, che ne giustifica l'apposizione nei contratti di apertura di credito. Per questo motivo, sempre più frequente giurisprudenza di merito ritiene le commissioni massimo scoperto nulle per mancanza di causa, poiché tale commissione costituisce una voce di addebito che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi debitori rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.
    Va sempre ricordato che sia per le commissioni massimo scoperto che per le spese dei conti correnti e dei conti anticipo (spese fisse, chiusura trimestrale, tenuta conto, per operazioni) devono sussistere precise previsioni contrattuali, che permettano al cliente di comprenderne non solo la quantificazione, ma anche i criteri utilizzati dalla banca per il calcolo delle stesse; la mancanza di tali pattuizioni - che devono essere rigorosamente per iscritto - implica la inapplicabilità delle commissioni massimo scoperto, non essendoci statuizioni contrattuali che le regolano.
    Di fronte alle ripetute pronunce giurisprudenziali di condanna delle banche alla restituzione ai correntisti di quanto trattenuto a titolo di cms, vi è stato un intervento legislativo nel gennaio del 2009, che ha ritenuto valida quella commissione in relazione agli sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a trenta giorni. Le banche hanno risposto a tale chiarificazione del legislatore - che comunque non sana l'illegittimità delle cms per il periodo precedente - innalzando i costi per i correntisti, comportamento censurato dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato con nota del 29.12.2009, nota che avvalora ancora di più le probabilità di successo, oggi come ieri, del correntista che richieda la restituzione di quanto versato a titolo di cms.
    3) GIORNI DI VALUTA
    Spesso le Banche, nei rapporti di conto-corrente, calcolano i giorni di valuta in relazione alla propria convenienza, comportamento che, ravvisabile negli estratti conto, danneggia significativamente la posizione della società cliente. Infatti, la valuta applicata permette agli istituti di credito di posticipare o/e anticipare - secondo al propria convenienza - le date su cui calcolare gli interessi passivi ed attivi in relazione agli assegni negoziati, girofondi , bonifici, ecc., e ad ogni altra operazione che non sia "immediata" ( come ad es. versamento e prelevamento in contanti). Tale metodologia di calcolo influenza in maniera significativa nel arco temporale il rapporto di calcolo degli interessi sia attivi che passivi in relazione alle operazioni predette; infatti la Banca, così facendo, può aggiungere dei giorni di valuta alla data dei versamenti e sottrarne rispetto alle operazioni di addebito. È evidente che tali operazioni debbano essere concordemente pattuite, cosa che raramente avviene. Di conseguenza, quando non sussiste alcuna pattuizione in merito, va richiesto il ricalcolo del saldo di conto corrente, il quale dovrebbe essere fatto tenendo conto della data effettiva in cui la banca acquista e/o perde la disponibilità dell'importo relativo all'operazione effettuata. Da ciò si deduce che la mancata previsione in contratto della determinazione della valuta comporta che, nel rapporto dare-avere operante tra le parti, si debba tenere conto solo della valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni banca alla valuta effettiva). Infatti la banca, che è la parte forte nel rapporto di conto corrente, può facilmente, tramite tali operazioni, determinare un aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato nel rapporto di conto corrente, come evidenziato da numerose pronunce giurisprudenziali. Di qui la necessità di computare le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi.
    4) TASSI DI INTERESSI ULTRALEGALI
    Come è ben noto, nel corso dei rapporti con il cliente la banca applica "esosi" tassi di interesse e commissioni, notevolmente superiori a quelli dovuti e comunque correnti su piazza. Conseguentemente è possibile contestare le somme indicate come "competenze" che appaiano riportate sugli estratti dei conti correnti, in quanto gli interessi debitori non sono pattuiti specificamente per iscritto e perché è nulla la eventuale convenzione di determinazione degli interessi alle condizioni praticate su piazza; conseguentemente il saldo debitore deve essere rideterminato applicando il tasso legale sino all'08/07/92 ed il tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali dall'08/07/92 ai sensi dell'art .5 della L. 154/92 e dell'art. 117 comma 7, letta del D.LGS n. 385/93 (cd. T.U. di leggi in materia bancaria e creditizia).
    5) LEGGE ANTI-USURA
    Con la legge 108/1996 (legge antiusura) è stato fissato il tasso massimo cui deve far riferimento la pattuizione di interessi in relazione ai contratti bancari (mutuo, apertura di credito, anticipazione bancaria, ecc.). Oltre tale tasso, che varia in relazione alle singole operazioni e si ricava dagli indici previsti trimestralmente con Decreto del Ministero del Tesoro, gli interessi sono usurari e la clausola con la quale si pattuiscono è nulla, con conseguente obbligo della banca di restituzione di quanto percepito a titolo illegittimo. Ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia antiusura si deve tener conto di tutti gli addebiti effettuati dalla banca, compresi quelli a titolo di c.m.s., spese ed ogni altro accessorio. È prassi censurabile, pertanto, quella degli istituti di credito, i quali - ai fini della valutazione del tasso soglia anti-usura - considerano esclusivamente il tasso d'interesse convenzionale; la giurisprudenza più attenta, anche di merito, ha ritenuto, invece, che ai fini del superamento del tasso soglia anti-usura, debba tenersi conto di tutti gli indici di cui sopra (quindi le c.m.s., le spese e l'incidenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi) in quanto l'addebito di tali voci determina un aumento del costo effettivo annuo del denaro di un ulteriore trentacinque per cento. Conseguentemente i tassi, in base ai rilievi formulati, sono quasi sempre usurari; il cliente può legittimamente e con enormi probabilità di vittoria ricorrere all'Autorità giudiziaria per far accertare la nullità della clausola che prevede la corresponsione degli interessi ed il proprio diritto, ai sensi della legge indicata, alla restituzione di tutti gli interessi versati.
    ***
    In conclusione: nelle ipotesi prospettate, un'eventuale azione di rendiconto proposto nei confronti di un istituto di credito avrebbe certamente esiti favorevoli di accoglimento; la somma riconosciuta potrebbe assumere un'entità rilevante qualora non venisse prodotto da parte dell'istituto di credito il contratto di c/c; si verifica frequentemente, infatti, che - a seguito delle fusioni tra istituti di credito- non vengano rinvenute valide scritture contrattuali, oppure si rinvengano scritture firmate da una sola delle parti e come tali invalide. Tale circostanza determinerebbe l'accoglimento di tutte le tesi prospettate con la presente nota.
    Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento.
    L'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
    Napoli, 26/01/2009

    Avv. Angelo Pisani

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________