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  • Il tetto viene demolito ma non è degli acquirenti dell'immobile: il notaio non risarcisce il cliente se in appello le parti trovano un accordo

    Quando il tetto che viene demolito non è degli acquirenti dell’immobile il notaio non risarcisce il cliente se in appello le parti trovano un accordo. Perché l’abbandono dell’istanza principale su accordo delle parti fa venir meno la richiesta di manleva nei confronti del professionista che ha rogato l’atto. È quanto emerge dalla sentenza 22800/09 emessa dalla Cassazione.

    Il caso
    Gli acquirenti davanti al notaio comprano l’immobile e in seguito abbattono il tetto sovrastante la loro proprietà. Ma quell’abbattimento viene dichiarato illegittimo dal Tribunale perché la struttura appartiene ad altre due donne divenute proprietarie in seguito a donazione. Inoltre, il giudice del merito condanna anche il notaio al pagamento delle spese necessarie per il ripristino della situazione preesistente. Nelle more del giudizio d’appello, però, le donne decidono con scrittura privata di cedere ai proprietari dell’immobile la nuda proprietà del tetto. Allora, la Corte di merito dichiara cessata la materia del contendere, escludendo così l’obbligo del professionista di risarcire i compratori. Uno dei compratori comunque non si è dato per vinto e ha fatto ricorso in Cassazione. Secondo l’acquirente, infatti, la cessata materia del contendere non fa venir meno l’obbligo del notaio di pagare i costi della ricostruzione del tetto. Respinta con perdite la censura perché la domanda rivolta contro il professionista non riguardava solo il costo del ripristino ma anche l’essere tenuto indenne dall’eventuale accoglimento della domanda principale. Legittima, poi, la compensazione integrale delle spese legali. Il notaio, osservano gli “ermellini”, è terzo chiamato in causa e poiché la domanda delle ex proprietarie era originariamente fondata e solo nelle more del processo è venuta meno la compensazione è stata giustificata da questa realtà. Perciò il giudice non poteva che prendere atto di questo nuovo fatto processuale.
    Fonte: lastampa.it


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