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Ha solo valore presuntivo il "redditometro" comunale ai fini Ici
Anche il Comune ha a disposizione il suo redditometro, solo che riguarda le aree fabbricabili ai fini Ici. E attenzione: latto con cui lente locale accerta periodicamente il valore venale in comune commercio dei terreni edificabili non ha natura imperativa e vale fino a prova contraria del contribuente. Lo precisa la sentenza 21764/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Base imponibile dei terreni edificabili
La determinazione del valore venale, che rappresenta la base imponibile dei terreni fabbricabili, è effettuata dellente locale per zone omogenee e rappresenta uno strumento per delimitare il potere di accertamento. Ma, come il redditometro o gli studi di settore, resta una mera fonte di presunzioni assimilabili a quelle hominis, vale a dire «supporti razionali» offerti dallamministrazione al giudice.
Tesi del contribuente
Sbaglia, nella specie, il contribuente a dolersi della (presunta) applicazione a ritroso degli indici valutazione della delibera comunale sulle aree edificabili: parlare di retroattività è improprio perché - spiegano gli ermellini - quei criteri rappresentano solo una base per orientare lesercizio del potere discrezionale dellente, mentre spetta al contribuente provare lincongruità della valutazione. Vale la pena di ricordare ancora perché risulti sufficiente ledificabilità dellarea indicata dal solo Prg, senza lok della Regione o gli strumenti urbanistici attuativi, a far scattare il criterio del valore venale: a far lievitare le quotazioni del cespite, infatti, è sufficiente che il procedimento di trasformazione urbanistica abbia inizio. Le oscillazioni del mercato giustificano solo una variazione del prelievo Ici ma non il rimborso (se non lo concede il Comune; Cassazione 20097/09 e 19619/08; 16714/07, 25506/06 e 9130/06).
Fonte: lastampa.it
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